Rinuncia ai motivi di appello preclude il ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 10711 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia ai motivi di appello ne determina la definitiva preclusione, con la conseguenza che essi non possono essere riproposti come motivi di ricorso per cassazione. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella misura massima di un terzo non impone al giudice di esaminare analiticamente gli elementi favorevoli addotti dalla difesa: è sufficiente che, nel richiamo agli elementi di segno sfavorevole reputati di maggior rilievo, il trattamento sanzionatorio sia valutato nel suo complesso e giudicato congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. È inammissibile il motivo che deduca il mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione quando la relativa richiesta non sia stata avanzata in sede di merito.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva escluso la contestata recidiva e rideterminato la pena per il reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. in anni cinque di reclusione.

La Corte territoriale aveva dato atto che l’imputato aveva rinunciato ai motivi di appello riguardanti il merito, con la sola eccezione di quelli attinenti al profilo sanzionatorio. Il ricorso investe la valutazione del compendio probatorio, la qualificazione giuridica del fatto, la misura delle attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della provocazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta anzitutto il primo e il terzo motivo, con i quali si contesta il vizio di motivazione sulla valutazione delle prove e si deduce l’erroneità della qualificazione giuridica, per l’inidoneità dell’azione a cagionare l’evento morte. I motivi sono dichiarati manifestamente infondati: una volta espressa la rinuncia ai motivi pertinenti alla responsabilità, il dibattito processuale sul tema doveva ritenersi definitivamente precluso.

Il secondo motivo, comune ai difensori, censura la mancata riduzione per le già concesse attenuanti generiche nella misura di un terzo e il mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione. Anche tale motivo è giudicato inammissibile.

Sul primo profilo la Corte richiama un principio consolidato: la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione non postula che il giudice prenda in considerazione necessariamente gli elementi favorevoli addotti dalla difesa, magari anche per disattenderli. È bastevole che, nel richiamo agli elementi di segno sfavorevole reputati di maggior rilievo e in grado di inibire il computo delle generiche nella massima estensione, il giudice abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, giudicandolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena. A sostegno sono richiamate Sez. VII n. 39396 del 2016 e Sez. II n. 17347 del 2021.

Quanto alla provocazione, il motivo è inammissibile perché la relativa analisi è preclusa dalla circostanza che l’imputato non aveva avanzato detta richiesta in sede di merito, come risulta dall’esame dell’atto di appello. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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