L’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 richiede l’effettiva, non esclusiva, disponibilità del reddito (Cass. civ. Sez. 5 n. 15813 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interposizione fittizia, l’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 attribuisce all’Amministrazione finanziaria il potere di imputare al contribuente i redditi di cui altri appaiono titolari quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona. L’oggetto della prova non attiene agli elementi costitutivi dell’interposizione, ma all’effettivo possesso del reddito in capo all’interponente, dovendosi individuare non la natura fittizia della titolarità ma l’effettività dell’esercizio del possesso del reddito, a prescindere dalla sua formale titolarità. Tale possesso deve consistere nell’effettiva disponibilità del reddito, e non nella sua esclusiva disponibilità, essendo irrilevante il titolo in base al quale i redditi figurano nominalmente intestati a terzi. Ne consegue che l’interposto non è soggetto passivo d’imposta e la disciplina non prevede una sua responsabilità aggiuntiva oltre a quella dell’interponente.
Il Fatto
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2003, rideterminando il suo reddito ai fini IRPEF, IRAP e IVA. L’Ufficio, ai sensi dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, riteneva il contribuente titolare di fatto di una ditta individuale formalmente intestata alla moglie, considerata mero soggetto interposto; pertanto, gli attribuiva sia ricavi non dichiarati sia costi e IVA relativi a operazioni inesistenti.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente. L’Ufficio proponeva appello, ma la Commissione Tributaria Regionale delle Marche rigettava l’impugnazione, valorizzando l’assenza della “disponibilità esclusiva” dei ricavi in capo al contribuente. L’Amministrazione finanziaria ricorreva per cassazione con tre motivi di censura.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui l’Amministrazione deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente interpretato la disposizione, subordinando l’applicabilità della disciplina all’attribuzione all’interponente dell’esclusiva disponibilità dei redditi.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il costante principio secondo cui la norma mira a riallineare l’attività svolta da un altro soggetto sull’effettivo percettore del reddito, facendo prevalere la sostanza sulla forma. Il possesso effettivo del reddito per interposta persona costituisce il fatto ignoto che l’Ufficio deve provare, anche tramite presunzioni, essendo ciò che lega il reddito prodotto dal soggetto interposto al titolare effettivo (in termini, Cass. n. 9095/2025, Cass. n. 23231/2022 e Cass. n. 31452/2018). La rilevanza dell’effettivo possesso rispetto alla titolarità formale sancisce la prevalenza della realtà sull’apparenza.
La Corte ha precisato che il modello legale di cui all’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 concerne l’appartenenza a un soggetto, in termini di effettiva disponibilità e non di esclusiva disponibilità, di redditi giuridicamente attribuiti a un terzo. Ha altresì escluso che la fattispecie possa essere confusa con la qualificazione di società di fatto, che presuppone elementi diversi, quali la costituzione di un fondo comune e l’affectio societatis (cfr. Cass. n. 1127 del 2006 e Cass. n. 27088 del 2008).
La sentenza impugnata, avendo erroneamente ricondotto il fatto materiale a una fattispecie legale differente, è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, affinché riesamini i fatti di causa accertando se al contribuente fosse attribuibile la titolarità effettiva del reddito oggetto dell’accertamento. I restanti motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti.
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Nota della Redazione
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