Giudice del riesame incompatibile con l’udienza preliminare (Corte cost. n. 212/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilita’ con la funzione di giudice dell’udienza preliminare del giudice che si era gia’ pronunciato sulla liberta’ personale dello stesso imputato. La regola vale sia per il giudice dell’appello contro le ordinanze cautelari, sia per il giudice del riesame.
Il caso. La Corte d’appello di Caltanissetta doveva decidere su una richiesta di ricusazione presentata contro il giudice dell’udienza preliminare di un processo penale con piu’ imputati. Uno degli imputati aveva rilevato che quel giudice, come componente del Tribunale di Caltanissetta, aveva gia’ deciso l’appello contro l’ordinanza che gli aveva negato la sostituzione della custodia in carcere con una misura meno afflittiva. Si trattava degli stessi fatti poi arrivati all’udienza preliminare, e in quella occasione il giudice si era pronunciato su aspetti non solo formali. Lo stesso giudice aveva chiesto di astenersi, ma il Presidente del Tribunale aveva respinto la richiesta.
Il dubbio sollevato. L’articolo 34 elenca in modo tassativo i casi in cui un giudice non puo’ occuparsi di una certa fase del processo, e non puo’ essere applicato per analogia a casi simili. L’ipotesi in questione non era nell’elenco. Per la Corte d’appello questa mancanza contrastava con gli articoli 3, 24, 25, 27 e 101 della Costituzione: uguaglianza, diritto di difesa, giudice naturale, presunzione di non colpevolezza e soggezione del giudice soltanto alla legge.
Il ragionamento della Corte. Le questioni sono state accolte in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, con assorbimento degli altri parametri. Le regole sull’incompatibilita’ servono a garantire terzieta’ e imparzialita’: impediscono che chi decide sia condizionato dalla forza della prevenzione, cioe’ dalla tendenza a confermare una valutazione gia’ espressa sulla stessa vicenda. Occorrono due elementi: un’attivita’ che genera il pregiudizio e una sede che ne resta pregiudicata. La sede pregiudicata e’ il giudizio, cioe’ ogni processo che, esaminando le prove, arriva a una decisione di merito.
Perche’ l’udienza preliminare conta. Oggi l’udienza preliminare rientra in quella nozione. Dopo la legge n. 479 del 1999 e il decreto legislativo n. 150 del 2022 il giudice puo’ far integrare le indagini, puo’ assumere prove e deve disporre il rinvio a giudizio solo quando ritiene possibile una ragionevole previsione di condanna. Non e’ piu’ un passaggio sommario. Sul versante opposto, decidere su una misura cautelare implica sempre un giudizio prognostico sulla responsabilita’ penale, fondato sui gravi indizi di colpevolezza.
I precedenti. Con la sentenza n. 131 del 1996 la Corte aveva gia’ escluso dal giudizio dibattimentale il giudice del riesame e il giudice dell’appello cautelare che si fosse pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell’ordinanza. Con la sentenza n. 290 del 1998 aveva esteso l’incompatibilita’ all’udienza preliminare, ma solo nel processo a carico di imputati minorenni, perche’ allora l’udienza preliminare ordinaria era un momento meramente processuale. Venuta meno quella differenza, la stessa regola e’ stata estesa all’udienza preliminare degli imputati maggiorenni. Poiche’ riesame e appello hanno la medesima forza pregiudicante, la Corte ha dichiarato illegittima la norma anche per il riesame, che il giudice rimettente non aveva censurato.
Cosa cambia in pratica. Il giudice che ha deciso il riesame di un’ordinanza che applica una misura cautelare personale non puo’ piu’ tenere l’udienza preliminare a carico della stessa persona. Lo stesso vale per il giudice che ha deciso l’appello contro un’ordinanza in materia di misure cautelari personali, ma solo se si e’ pronunciato su aspetti non esclusivamente formali, cioe’ se ha valutato gli indizi di colpevolezza o le esigenze cautelari. Se si e’ limitato a questioni di forma, l’incompatibilita’ non scatta. Chi e’ imputato dispone degli strumenti gia’ previsti dal codice: il giudice puo’ astenersi e la parte puo’ proporre la ricusazione, che e’ proprio la via seguita nel processo da cui e’ nata questa decisione.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/212
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