Il fatto ammesso non prova l’obbligo contrattuale, indennizzo per occupazione (Cass. civ. Sez. II n. 13884 del 25.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice non può desumere l’esistenza di un’obbligazione civile a fonte contrattuale dalla sola ammissione, da parte del convenuto, di aver versato determinate somme in adempimento di un obbligo morale e sociale ai sensi dell’art. 2034 cod. civ., poiché una simile lettura spezza in modo inammissibile il contenuto dichiarativo della difesa ed estende il fatto ammesso oltre i limiti in cui esso è stato posto. Il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da illegittima occupazione che si fondi su questa errata attribuzione di valore alla mancata contestazione viola l’art. 115 cod. proc. civ. e impone la cassazione con rinvio della pronuncia impugnata.

Il Fatto

Due coniugi, evocati in giudizio da una erede nell’ambito dello scioglimento di una comunione ereditaria, erano stati condannati dalla Corte d’Appello di Salerno a corrispondere a quest’ultima una somma per l’occupazione di un locale ricaduto nella successione, in proporzione alla sua quota indivisa. L’attrice aveva agito lamentando l’illegittima occupazione del bene, già oggetto di un accordo divisionale intervenuto tra gli eredi.

La Corte territoriale aveva accolto la domanda ritenendo incontestata l’esistenza di un obbligo contrattuale di pagamento a carico del convenuto e riconoscendo il danno per la perdita di disponibilità del bene. Contro la sentenza hanno proposto ricorso principale l’attrice, con due motivi, e ricorso incidentale i coniugi, con due motivi, deducendo rispettivamente l’errata determinazione della misura dell’indennizzo e l’errato riconoscimento del risarcimento.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte esamina con priorità il primo motivo del ricorso incidentale, che investe il fondamento stesso del diritto al risarcimento riconosciuto all’attrice. La Corte d’Appello aveva ritenuto incontestata la sussistenza di un vincolo contrattuale, traendo tale conclusione dal fatto che il convenuto aveva ammesso di aver versato somme per il godimento del bene.

I giudici di legittimità rilevano però che il convenuto aveva costantemente contestato ogni pretesa avversa, precisando di aver corrisposto importi in denaro esclusivamente in esecuzione di doveri morali e sociali, ai sensi dell’art. 2034 cod. civ., in ragione dei rapporti di parentela esistenti. Da tale sola ammissione la Corte distrettuale ha tratto in maniera apodittica l’esistenza di un vincolo contrattuale, eccedendo i limiti del fatto ammesso così come dalla stessa sentenza ricostruito.

La Corte sottolinea che dalla sola ammissione di aver versato somme in virtù di un obbligo morale non è possibile desumere, senza operare una inammissibile scissione del contenuto dichiarativo della difesa, l’esistenza di un’obbligazione civile avente fonte contrattuale e contenuto corrispondente nell’an e nel quantum. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è dunque palese.

I giudici di legittimità rilevano inoltre che la sentenza impugnata non chiarisce come dalla ritenuta situazione contrattuale precedente l’inizio dell’illecito si sia poi passati all’illecito stesso: un argomentare in bilico tra proposizioni incompatibili, che affermano un obbligo ora contrattuale, ora di natura indennitaria, a seconda che ad esso abbia o meno fatto seguito il pagamento. Il primo motivo del ricorso incidentale va pertanto accolto, restando assorbiti gli altri motivi.

La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, che deciderà anche delle spese dell’intero processo.

Nota della Redazione

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