Il giudice del rinvio deve rilevare d’ufficio il giudicato esterno formatosi nelle more della riassunzione (Cass. civ. Sez. 5 n. 8423 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di rinvio, il divieto per le parti di formulare nuove conclusioni e di proporre domande, eccezioni o nuove tesi difensive trova deroga quando si faccia valere la sopravvenuta formazione di un giudicato esterno, il quale deve essere preso in considerazione dal giudice del rinvio se intervenuto, come fatto impeditivo, estintivo o modificativo della pretesa azionata, in un momento successivo a quello della sua possibile allegazione nelle pregresse fasi processuali. La rilevabilità del giudicato esterno in ogni stato e grado del processo deve essere coordinata con l’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, sicché il giudice del rinvio non può esaminare la questione dell’esistenza del giudicato qualora essa risulti esclusa, anche implicitamente, dalla statuizione di cassazione. Il giudice del rinvio ha il potere-dovere di rilevare d’ufficio il giudicato esterno, anche avvalendosi di strumenti informatici e banche dati, qualora la sentenza rescindente non ne abbia in alcun modo escluso l’esistenza.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate aveva irrogato nei confronti di una società cooperativa, consorziata di un Consorzio, una sanzione amministrativa per l’omessa regolarizzazione di fatture passive relative all’anno d’imposta 1999. La pretesa sanzionatoria traeva origine dalla contestata condotta del Consorzio, che aveva omesso di ribaltare sulle consorziate utili e costi, attuando una compensazione tra operazioni attive e passive. Il giudizio di primo grado e quello d’appello avevano dato ragione alla contribuente, ma la Corte di cassazione, con sentenza n. 20778/2013, aveva cassato la decisione con rinvio, ravvisando un vizio motivazionale in ordine alla partecipazione della cooperativa alle commesse del Consorzio. Nel corso del giudizio di riassunzione era intanto passata in giudicato la sentenza di annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del Consorzio per la stessa annualità, nonché quella relativa all’avviso emesso direttamente nei confronti della consorziata per i medesimi fatti. La CTR del Piemonte, in sede di rinvio, aveva invece dichiarato legittimo l’atto di contestazione delle sanzioni, ritenendo di non poter tener conto del giudicato sopravvenuto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto affrontato la questione pregiudiziale della rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno formatosi in pendenza del giudizio di riassunzione. Dopo aver richiamato i principi in tema di efficacia riflessa del giudicato, la Corte ha evidenziato come tale efficacia operi in presenza di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza in senso giuridico tra la situazione oggetto del giudicato e quella facente capo al terzo estraneo al giudizio. Nella specie, tale rapporto sussisteva tra l’accertamento relativo al Consorzio e l’atto di contestazione della sanzione irrogata alla consorziata, atteso che la violazione contestata alla prima era condizionante la legittimità della pretesa nei confronti della seconda.
Quanto all’incidenza del giudicato nel giudizio di rinvio, la Corte ha richiamato l’orientamento costante secondo cui il divieto di nuove eccezioni trova deroga quando si faccia valere la sopravvenuta formazione del giudicato esterno. Tale principio deve essere coordinato con l’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione, la quale impedisce al giudice del rinvio di esaminare questioni la cui esistenza sia stata esclusa, anche implicitamente, dalla pronuncia rescindente. Nel caso di specie, la sentenza n. 20778/2013 non aveva in alcun modo escluso l’esistenza del giudicato esterno, formatosi solo successivamente, nel corso del giudizio di riassunzione.
La Corte ha quindi concluso che il giudice del rinvio era tenuto a rilevare d’ufficio il giudicato esterno formatosi per effetto della sentenza di annullamento dell’avviso emesso nei confronti del Consorzio, nonché quello relativo all’avviso di accertamento notificato direttamente alla consorziata per la medesima annualità e per i medesimi fatti. I poteri cognitivi del giudice del rinvio potevano pervenire alla cognizione di tali pronunce anche prescindendo dalle allegazioni delle parti, facendo ricorso a strumenti informatici e banche dati. L’omessa rilevazione del giudicato ha determinato la cassazione della sentenza impugnata e, decidendo nel merito, l’accoglimento del ricorso originario della contribuente, con compensazione delle spese dell’intero giudizio.
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Nota della Redazione
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