Assegno di incollocabilità per invalidità con pericolo per colleghi o impianti (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 1 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’assegno di incollocabilità previsto dagli art. 104 d.P.R. 1092/1973 e art. 12 legge n. 9/1980 non spetta al pensionato che, per la natura e il grado dell’invalidità di servizio, sia divenuto inabile alle mansioni proprie del ruolo di appartenenza. Il beneficio presuppone che le infermità o le lesioni, per loro natura, siano idonee a concretizzare un pregiudizio diretto, immediato e non meramente ipotetico alla salute o all’incolumità dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti. Non è sufficiente la sola inefficienza fisica che precluda lo svolgimento di compiti operativi: rilevano le patologie infettive croniche e diffusibili o le affezioni neuropsichiche comportanti reazioni incontrollabili. L’onere di provare la ricorrenza di tale requisito grava sul ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza con il grado di Appuntato Scelto, era stato collocato in congedo per riforma nell’ottobre 2002 ed era titolare di pensione privilegiata ordinaria per una grave patologia artrosica dell’anca sinistra, giudicata dipendente da causa di servizio con sentenza della stessa Sezione del 2013.
Dichiarato permanentemente inidoneo al servizio di istituto ma idoneo al reimpiego nei ruoli civili, aveva chiesto l’attribuzione dell’assegno di incollocabilità. La Commissione medica dell’ASL aveva dapprima escluso i presupposti, per poi affermarli in sede di revisione; il Collegio medico legale del Ministero della Difesa, di contrario avviso, aveva negato il beneficio. Il diniego, fondato su quel parere, aveva indotto il ricorrente ad agire in giudizio, con istanza di CTU medico legale.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico individua l’oggetto del giudizio nell’accertamento dei presupposti dell’assegno di incollocabilità e ricostruisce la funzione dell’istituto. Il beneficio non tutela chi sia affetto da una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività, ma compensa la preclusione al collocamento derivante dall’esigenza di evitare che l’invalido, per la natura e il grado dell’invalidità di servizio, risulti di pregiudizio ai colleghi o agli impianti. Lo stato di incollocabilità, si osserva, prescinde dalla mera gravità dell’infermità e opera anche per i titolari di pensione di ottava categoria.
La Corte richiama il proprio orientamento uniforme e costante: non ogni patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio implica una potenziale lesività per le persone o l’ambiente di lavoro per il solo fatto di determinare l’incapacità di assolvere agli obblighi professionali. Occorre invece la effettiva compromissione della sicurezza dei colleghi o degli impianti, con patologie che determinino in modo diretto e immediato, e non in via di mera ipotesi, una situazione di pericolo. L’ambito applicativo resta così limitato alle malattie infettive croniche o diffusibili e alle affezioni neuropsichiche contraddistinte da reazioni incontrollate.
Sul piano probatorio, l’onere della prova grava sul ricorrente. La perizia di parte si limita in prevalenza a criticare il giudizio del Collegio medico legale e risulta immotivata nelle conclusioni, senza utilizzare gli accertamenti diagnostici successivi richiamati. La CTU, pur integrata dal supplemento disposto con ordinanza, non offre elementi utili: il consulente deduce l’incollocabilità dalla sola sommatoria delle patologie e afferma in modo tautologico che l’incollocabilità è già di per sé pregiudizio alla salute del lavoratore e all’incolumità dei compagni, invertendo i termini del problema.
Il ragionamento del consulente è affetto da un vizio logico: se il lavoratore è affetto da patologie allora è incollocabile, e se è incollocabile allora è necessariamente pericoloso. Né il paventato rischio di blocchi articolari acuti o di episodi embolici, privi di supporto tecnico-motivazionale, può integrare la fattispecie di pericolo qualificata dalla norma. L’individuazione di criteri restrittivi, ribadisce il Giudice, è coerente con la funzione sostitutiva dell’assegno rispetto all’istituto del collocamento. Il Giudice dichiara quindi di discostarsi dalle conclusioni del consulente, non sorrette da un adeguato percorso argomentativo, e di aderire ai principi fatti buon governo dal Collegio medico legale, che ha escluso il pregiudizio anche solo potenziale. Il ricorso è respinto per carenza dei requisiti; le spese di lite sono compensate, mentre le spese di CTU restano a carico del ricorrente, da liquidarsi con separato decreto.
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Nota della Redazione
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