Carta docenti: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2226 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è esperibile quando il creditore è munito di un titolo esecutivo costituito da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e l’amministrazione, destinataria della condanna, non vi ha dato esecuzione nel termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertati il giudicato e l’inutile decorso del termine, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine e, in caso di persistente inerzia, nomina un commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 — che esclude il compenso al commissario dirigente dello stesso Ministero — si applica per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro, con esclusione del compenso ove il commissario sia dirigente del medesimo plesso amministrativo.
Il Fatto
Alcuni docenti hanno ottenuto dal Tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della carta docenti e all’accredito delle relative somme per più annualità scolastiche, oltre interessi dal diritto all’accredito fino al saldo. Il titolo è stato notificato all’amministrazione ed è divenuto definitivo.
Non avendo il Ministero provveduto, i docenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’esecuzione del giudicato e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’art. 114 cod. proc. amm. e verifica i presupposti del giudizio di ottemperanza. Dalla documentazione in atti risulta sia l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza azionata, sia la prova della notifica del titolo e dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Accertati tali presupposti, il ricorso è accolto. Il Collegio ordina all’amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, con pagamento delle spettanze riconosciute nel dispositivo del titolo azionato.
Qualora il termine decorra inutilmente, su sollecitazione della parte interessata, il Tribunale prevede l’intervento in via sostitutiva, quale commissario ad acta, del Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio. Il commissario opera nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Sul compenso, il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015. La norma, pur dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può applicarsi per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo un orientamento consolidato di merito. Il commissario nominato è dirigente dello stesso Ministero resistente, sicché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, senza ulteriore compenso.
Il Tribunale precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato, firma digitale e inoltro alla PEC risultante dall’elenco apposito. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza costituisce ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Le spese, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, tenuto conto dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.