Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 877 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Grava sull’Amministrazione resistente l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere in executivis, in applicazione dell’art. 2697 cod. civ.. Accertato il perdurante inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo entro un termine e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. È invece respinta la domanda di pagamento ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., quando il ritardo sia riconducibile a un contenzioso seriale e ingente che incide sulle capacità organizzative dell’Amministrazione.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire a ciascuna la carta elettronica del docente, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994. Il titolo era stato notificato in forma esecutiva ed era passato in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione, come attestato dalla cancelleria.

Dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione ha corrisposto la sorte capitale; alla camera di consiglio è emerso che residuavano gli accessori. Le ricorrenti hanno quindi chiesto la nomina di un commissario ad acta e il pagamento degli interessi legali a titolo di astreinte per il ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo: trattandosi di sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, l’azione rientra tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza. Il Tribunale verifica poi la tempestività dell’azione rispetto al termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e al termine di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., entrambi rispettati.

Quanto al presupposto dell’esecuzione, è documentata la notificazione del titolo all’Amministrazione ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997. Nel merito, il Ministero non ha specificamente contestato il titolo né ha comprovato l’integrale pagamento. Il Collegio applica il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., e riconosce così il perdurante inadempimento dell’obbligo di esecuzione.

Conseguentemente ordina al Ministero di dare completa esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel direttore generale della competente Direzione generale, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, escludendo ogni compenso in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Sul punto richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89 del 2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208 del 2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, secondo i richiamati precedenti di T.A.R. Calabria n. 1706 del 2024, T.A.R. Campania n. 5142 del 2024, T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 2621 del 2024 e T.A.R. Sardegna n. 983 del 2023.

È invece respinta la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.: il Collegio ritiene fatto notorio che il ritardo nell’esecuzione dei dicta giurisdizionali sia imputabile all’improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione, suscettibile di incidere sulle capacità organizzative del Ministero. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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