Competenza territoriale nel lavoro pubblico e rapporto di lavoro virtuale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3655 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La competenza per territorio nelle controversie di lavoro pubblico ex art. 413, quinto comma, cod. proc. civ. si determina di regola in base al contenuto della domanda giudiziale, non alle indicazioni eventualmente rese in sede amministrativa. Quando la domanda ha ad oggetto la costituzione del rapporto di lavoro mediante inserimento nelle graduatorie, opera il criterio della equiparazione quoad effectum tra rapporto di lavoro reale e rapporto di lavoro virtuale, con applicazione dei criteri di cui all’art. 413, commi secondo e terzo, cod. proc. civ. Ne deriva che la competenza spetta al giudice della circoscrizione ove ha sede l’ufficio presso il quale il rapporto è destinato a costituirsi. La concorrente e paritetica indicazione di più sedi nella domanda radica la competenza secondo i criteri generali, restando irrilevante la priorità assegnata in sede amministrativa e non riprodotta nell’atto introduttivo.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, adiva il Tribunale in funzione di giudice del lavoro chiedendo l’accertamento del proprio titolo abilitante all’insegnamento e l’inserimento con priorità nelle graduatorie provinciali e di un istituto scolastico, con conseguente conferimento di incarichi di supplenza.
Il giudice originariamente adito si dichiarava incompetente per territorio, indicando quale giudice competente il Tribunale del luogo ove ha sede l’istituto presso il quale il ricorrente aveva chiesto l’inserimento, valorizzando il criterio del rapporto di lavoro virtuale. Il giudice designato, a sua volta, sollevava d’ufficio il regolamento di competenza, rilevando che nella domanda giudiziale non era stata indicata alcuna priorità tra le sedi richieste. La questione giungeva così dinanzi alla Corte.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio secondo cui la competenza anche per territorio ex art. 413 cod. proc. civ. si determina di regola in base al contenuto della domanda giudiziale, richiamando il precedente Cass. n. 11023 del 2020. La domanda ha per oggetto la costituzione del rapporto di lavoro pubblico presso la struttura periferica conseguente all’inserimento nelle graduatorie e non attiene a un rapporto già in esecuzione al momento del deposito del ricorso.
Come ritenuto da entrambi i giudici di merito, la competenza va dunque determinata secondo il criterio della equiparazione tra rapporto di lavoro reale e rapporto virtuale, principio enunciato da Cass. n. 10697 del 2015. In quella pronuncia si è affermato che i criteri di cui all’art. 413, commi secondo e terzo, cod. proc. civ. si identificano, per i pubblici dipendenti, nella circoscrizione ove ha sede l’ufficio al quale il dipendente è o era addetto; per le domande di costituzione del rapporto si richiama simmetricamente l’orientamento applicato nel lavoro privato in ipotesi similari.
La Corte verifica allora il tenore della domanda giudiziale: il ricorrente ha chiesto l’inserimento con priorità nelle graduatorie provinciali e/o dell’istituto scolastico di Barcellona Pozzo di Gotto, prospettando le due sedi in via concorrente ed equiparata. Non emerge dalla domanda alcuna indicazione di priorità tra le sedi richieste.
Su questa base il giudice originariamente adito ha errato nel dare rilievo a una indicazione prioritaria verosimilmente compiuta in sede amministrativa, ma non riproposta nell’atto introduttivo del giudizio. La Corte dichiara pertanto la competenza per territorio del Tribunale di Messina, dinanzi al quale le parti devono riassumere la causa nel termine di legge.
Nota della Redazione
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