Scorrimento graduatoria concorso interno e giurisdizione del giudice amministrativo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7492 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, la controversia con cui il dipendente pubblico contesta la legittimità della scelta dell’amministrazione di non procedere allo scorrimento di una graduatoria già approvata, per coprire i posti resisi vacanti, investe l’esercizio del potere autoritativo dell’amministrazione. Tale scelta, attenendo alle linee fondamentali di organizzazione degli uffici e alle dotazioni organiche complessive, costituisce atto di macro-organizzazione ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 ed è sottratta alla cognizione del giudice ordinario, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. A fronte di tale potere è configurabile una posizione di interesse legittimo, la cui tutela è demandata al giudice amministrativo, restando estranea alla fattispecie la materia delle mere progressioni all’interno della medesima area professionale. Il discrimine tra passaggio di livello nella stessa area e mutamento di area funzionale va individuato nel contenuto della contrattazione collettiva.

Il Fatto

Un ingegnere dipendente a tempo indeterminato dell’INAIL, con profilo di tecnologo di terzo livello, ha partecipato a un concorso interno per la copertura di posti di primo tecnologo di secondo livello, collocandosi tra gli idonei non vincitori. L’Ente non ha dato corso allo scorrimento della graduatoria per coprire i posti rimasti vacanti, né ha indetto nuove procedure, per il diniego di autorizzazione degli organi vigilanti, motivato dall’erroneo convincimento che il d.lgs. n. 150/2009 imponesse, per la progressione, il concorso pubblico.

Il lavoratore ha adito il Tribunale per ottenere l’accertamento del diritto all’inquadramento superiore e la condanna del datore alla ricostruzione di carriera e alle differenze retributive, chiedendo in via subordinata il risarcimento del danno da perdita di chance. Il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione, ravvisando un interesse legittimo; la Corte d’appello ha confermato, ritenendo la controversia devoluta al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 n. 1 cod. proc. civ., la violazione delle norme sulla giurisdizione, sostenendo che le selezioni in questione non costituiscono progressioni verticali ma orizzontali, essendo i profili strutturati in area omogenea, con conseguente competenza del giudice ordinario. La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso e ha ribadito che la giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale, identificato non in funzione della pronuncia richiesta, ma della causa petendi e della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio.

La Corte ha richiamato l’art. 15 del CCNL 7.4.2006, rilevando come la Corte d’appello lo abbia correttamente interpretato non in termini di progressioni verticali, ma di passaggi all’interno della medesima area. In presenza di progressioni interne all’area, la procedura è retta dal diritto privato, con giurisdizione del giudice ordinario, restando estranea l’ipotesi delle procedure concorsuali di assunzione riservate al giudice amministrativo.

Il Collegio ha tuttavia ritenuto che la fattispecie concreta sia diversa. La pretesa del dipendente non riguarda il mero inquadramento, ma la contestazione della legittimità della decisione dell’Ente di non procedere allo scorimento e di non rendere disponibili posti. Tale decisione involge considerazioni generali sulle linee fondamentali di organizzazione degli uffici e sulle dotazioni organiche, richiedendo un apprezzamento sul fabbisogno effettivo del personale e sull’impatto finanziario.

La Corte ha distinto gli atti di macro-organizzazione, adottati in regime di diritto pubblico ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 e devoluti al giudice amministrativo, dagli atti di organizzazione esecutiva, assunti con i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. La contestazione degli atti di macro-organizzazione implica la deduzione di una posizione di interesse legittimo, poiché gli effetti pregiudizievoli discendono direttamente dall’atto presupposto.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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