Onere probatorio della non fallibilità e sanzione per abuso del processo (Cass. civ. Sez. I n. 3536 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice del fallimento può motivatamente non tenere conto dei bilanci degli ultimi tre esercizi, ai fini dell’accertamento dei requisiti di non fallibilità, quando essi non risultino approvati e regolarmente depositati presso il registro delle imprese. In tal caso l’imprenditore resta onerato della prova del mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all’art. 1, comma 2, l. fall., mediante strumenti probatori alternativi, che il giudice valuta secondo il proprio prudente apprezzamento ex art. 116 cod. proc. civ.. Il requisito del possesso congiunto impone che il mancato superamento sia mantenuto rispetto a ciascun parametro e per l’intero periodo di riferimento. Il ricorso dichiarato inammissibile in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. integra abuso del processo e comporta la condanna ex art. 96, comma 4, cod. proc. civ., anche in assenza di costituzione degli intimati.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento di una società su istanza di una ex dipendente, creditrice di una somma retributiva. La società proponeva reclamo, che la Corte d’appello di Roma rigettava, rilevando l’inattendibilità della documentazione contabile prodotta.

La Corte distrettuale constatava che i bilanci del triennio non erano stati depositati tempestivamente presso il registro delle imprese e che il bilancio dell’ultimo esercizio non era stato approvato. Mancava inoltre la documentazione fiscale di riferimento, così da impedire la verifica dei dati contabili. La società ricorreva per cassazione, dolendosi dell’omesso e insufficiente esame della documentazione depositata.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte rileva anzitutto che il motivo mescola vizi eterogenei e non rispetta i canoni impostati dal novellato art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge, il ricorso mira a una diversa valutazione degli elementi probatori già scrutinati dai giudici del reclamo, come se il giudizio di legittimità costituisse un ulteriore grado di merito.

Nel merito, la Corte ricorda che il giudice può non tenere conto dei bilanci degli ultimi tre esercizi, ai fini dell’integrazione dei requisiti di non fallibilità, ove essi non risultino approvati e regolarmente depositati. Ragioni di tutela dei terzi che sono venuti in contatto con l’impresa giustificano dubbi sull’attendibilità di documenti contabili non depositati o depositati tardivamente. Restano ammissibili strumenti probatori alternativi, ma i bilanci costituiscono prova privilegiata, non prova legale, e sono soggetti alla valutazione del giudice ex art. 116 cod. proc. civ.

Nel caso concreto, la Corte d’appello ha correttamente rilevato l’inattendibilità dei bilanci, difettando l’approvazione di quello relativo all’ultimo esercizio e il deposito tempestivo degli altri, oltre alla documentazione fiscale. Il ricorso non solleva censure specifiche sull’accertamento relativo al bilancio del primo esercizio del triennio. Ciò basta per ritenere non assolto l’onere probatorio incombente sull’imprenditore.

L’espressione possesso congiunto di cui all’art. 1, comma 2, l. fall. impone che il mancato superamento sia verificato rispetto a ciascun parametro e per l’intero periodo di riferimento. Non sfugge al fallimento l’imprenditore che abbia superato anche uno solo dei valori soglia per una sola volta. Le censure sulle annualità successive risultano quindi inammissibili per difetto di decisività.

Infine, la Corte osserva che il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. Ne discende l’inammissibilità del profilo riguardante l’ammontare dei debiti ammessi al passivo. Il ricorso è dichiarato inammissibile e, per essere stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., comporta la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non esimendo da tale sanzione la mancata costituzione degli intimati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *