Il provvedimento del giudice delegato in surroga del comitato dei creditori si impugna ex art. 36 l.f. (Cass. civ. Sez. 1 n. 15790 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento adottato dal giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori, ai sensi dell’art. 41, quarto comma, l.f., nella specie un’autorizzazione alla transazione, è impugnabile con il reclamo ex art. 36 l.f. e non con il reclamo ex art. 26 l.f. Al riguardo è decisiva la funzione di provvedimento gestorio, diretto a integrare la richiesta del curatore e destinato a rimanere assorbito in essa quale completamento dell’iter procedimentale. L’impugnazione va proposta direttamente al tribunale, ai sensi dell’art. 36, secondo comma, l.f., entro otto giorni, e può essere basata esclusivamente su motivi di violazione di legge. Il decreto reso in sede di reclamo non è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimento non decisorio né definitivo.
Il Fatto
Il giudice delegato del fallimento, in surroga del comitato dei creditori, aveva autorizzato il curatore a stipulare una transazione con il promissario acquirente di un immobile gravato da ipoteca iscritta dalla banca ricorrente, riservandosi di provvedere, all’esito del pagamento del saldo prezzo, sulla purgazione dell’ipoteca. La banca, avuta conoscenza integrale del provvedimento, aveva proposto reclamo ai sensi dell’art. 26 l.f., ma il tribunale lo aveva dichiarato inammissibile perché tardivo. Il giudice di merito aveva ritenuto che, per la natura sostanziale dell’atto, il mezzo corretto fosse il reclamo di cui all’art. 36 l.f., soggetto al termine perentorio di otto giorni, ormai decorso. Avverso tale decreto la banca ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che sul regime impugnatorio dei provvedimenti adottati dal giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori si sono contrapposti diversi orientamenti. Secondo la tesi soggettiva, dovrebbe rilevare esclusivamente l’autore del provvedimento, con conseguente applicazione del reclamo di cui all’art. 26 l.f.; secondo la tesi oggettiva o funzionale, invece, decisiva sarebbe la natura dell’atto, con conseguente applicabilità dell’art. 36 l.f..
La Corte ha aderito alla tesi che conferisce rilievo alla natura sostanziale del provvedimento. Il fondamento è stato individuato nella diversa fisionomia che gli organi della procedura concorsuale hanno assunto dopo il d.lgs. n. 5 del 2006 e il d.lgs. n. 169 del 2007. La riforma ha ridimensionato il ruolo del giudice delegato nella gestione del fallimento, configurandolo come garante della legalità della procedura, mentre ha accresciuto i poteri gestori del curatore e quelli di vigilanza e autorizzazione del comitato dei creditori.
In questo quadro, l’art. 41, quarto comma, l.f., che consente al giudice delegato di provvedere in caso di inerzia, impossibilità di costituzione o di funzionamento del comitato, nonché per ragioni di urgenza, contempla interventi surrogatori che si concretizzano in atti della stessa natura gestoria propria del comitato. Ne consegue che il provvedimento del giudice delegato resta ascrivibile alla sfera dei poteri autorizzatori del comitato dei creditori e deve essere impugnato nelle forme di cui all’art. 36 l.f. dinanzi al tribunale, con la sola deducibilità della violazione di legge.
La Corte ha infine escluso l’impugnabilità per cassazione del decreto reso in sede di reclamo, richiamando il proprio consolidato orientamento secondo cui tale provvedimento non ha natura decisoria né definitiva. Nella specie, la riserva del giudice delegato sulla purgazione dell’ipoteca conferma che le questioni attinenti al diritto soggettivo della banca andranno trattate in altra sede giurisdizionale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese per la novità della questione.
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Nota della Redazione
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