Onere della prova dei requisiti dimensionali dell’impresa minore (Cass. civ. Sez. 1 n. 24832 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei requisiti dimensionali per l’esclusione dalla liquidazione giudiziale, i bilanci degli ultimi tre esercizi, che l’imprenditore è tenuto a depositare, danno luogo a una presunzione semplice di corrispondenza al vero di quanto in essi attestato e non assurgono a prova legale, essendo soggetti alla valutazione del giudice secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 cod. proc. civ. I dati contabili contenuti nei documenti depositati dal debitore, siano essi bilanci o materiali di altra natura, rimangono sempre soggetti a una valutazione di attendibilità da parte del giudice di merito. Se reputati motivatamente inattendibili, l’imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti di non assoggettamento alla procedura. La valutazione di attendibilità della documentazione prodotta costituisce giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica e coerente.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Perugia rigettava il reclamo proposto da una società avverso la sentenza del Tribunale di Terni che ne aveva dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale su istanza di un creditore. La corte territoriale riteneva che la debitrice non avesse assolto all’onere della prova circa la congiunta ricorrenza dei requisiti dimensionali di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, avendo depositato solo copie informali dei bilanci degli ultimi tre anni, non depositati presso la Camera di commercio e non approvati, senza produrre dichiarazioni fiscali o altra documentazione contabile. La società aveva inoltre omesso di includere nel calcolo dei propri debiti l’importo del debito contestato dal creditore istante, che avrebbe fatto comunque superare il limite di € 500.000.
La Motivazione della Corte
La società ricorrente denunciava la violazione degli artt. 2, comma 1, lett. d), CCII e 2697 cod. civ., sostenendo di aver fornito la “prova privilegiata” del possesso dei requisiti dimensionali tramite il deposito dei bilanci relativi agli esercizi 2019-2021. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condividendo la proposta di definizione accelerata formulata ex art. 380-bis cod. proc. civ. I motivi di ricorso si risolvevano, infatti, in un sindacato di fatto sulle valutazioni compiute dal giudice di merito.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui i bilanci depositati dall’imprenditore integrano una mera presunzione semplice di veridicità e non una prova legale, richiamando i precedenti di Cass. n. 11218/2021 e Cass. n. 10253/2022. Ne consegue che i dati contabili in essi contenuti restano soggetti alla valutazione di attendibilità del giudice di merito, il quale, qualora li reputi motivatamente inattendibili, lascia permanere in capo all’imprenditore l’onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti di non assoggettabilità alla procedura, secondo il principio espresso da Cass. n. 41101/2021.
La valutazione di attendibilità della documentazione prodotta per dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali rientra nel giudizio di fatto demandato istituzionalmente al giudice di merito. La corte distrettuale aveva svolto tale valutazione, motivando il giudizio di inattendibilità dei dati secondo il criterio dell’art. 116 cod. proc. civ.. Tale conclusione, proprio perché involgente valutazioni di merito, non può essere censurata in sede di legittimità per il solo fatto che la parte non la condivida. La Corte ha altresì ricordato che il giudice del merito può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti, attribuendo a essi valore preminente ed escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti, purché la scelta risulti logica e coerente, in coerenza con Cass. n. 30531/2025 e Sezioni Unite n. 20867/2020.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati
- Art. 2 CCII – Definizioni