Ricorso inammissibile se non supera l’orientamento costante (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10918 del 25.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione che non prospetti argomenti idonei a rimediare l’orientamento consolidato della Corte, non essendo sufficiente la mera riproposizione delle censure già esaminate. La parte che insista per la decisione della causa, dopo la formulazione della proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., senza addurre nuovi argomenti, pone in essere un abuso del processo, sanzionabile ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. La declaratoria di inammissibilità comporta altresì l’obbligo del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Il Fatto

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 13.12.2023, aveva confermato la pronuncia di primo grado che condannava la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti a restituire al professionista iscritto le ritenute operate a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione di vecchiaia, nel periodo marzo 2021 – marzo 2022, oltre accessori decorrenti dalla data di ciascuna trattenuta.

Avverso tale decisione la Cassa ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: violazione delle norme sul contributo di solidarietà e erronea decorrenza della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Il professionista ha resistito con controricorso. Formulata la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., la ricorrente ha insistito per la decisione, depositando memoria illustrativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato entrambi i motivi di censura, relativi alla legittimità del contributo di solidarietà e alla decorrenza degli accessori. La Corte ha rilevato che si tratta di doglianze già ritenute infondate dalla costante e consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamando numerose pronunce in materia, tra cui Cass. nn. 31875 del 2018, 603 del 2019, 35986 e 36096 del 2022, 3088, 9842, 9914 e 12122 del 2023 e, più di recente, Cass. nn. 20684, 23257 e 34974 del 2024; quanto al secondo motivo, Cass. nn. 24255 e 24528 del 2024.

La Corte ha osservato che nemmeno la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. ha prospettato argomenti idonei a indurre a rimediare l’indirizzo univocamente assunto. Ne è derivata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 900,00, di cui euro 700,00 per compensi, oltre spese generali e accessori.

La Corte ha inoltre ravvisato i presupposti per la condanna ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., qualificando come abuso del processo il fatto di chiedere la decisione della causa senza addurre nuovi argomenti, richiamando sul punto Cass. Sez. Un. nn. 28540 e 36069 del 2023. La ricorrente è stata pertanto condannata a pagare al controricorrente l’ulteriore somma di euro 350,00, nonché a versare la medesima cifra alla Cassa delle ammende.

Infine, in ragione della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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