Utili extracontabili e presunzione di distribuzione ai soci di ristretta base (Cass. civ. Sez. V n. 2053 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi di partecipazione in società a ristretta base, gli utili extra-contabili accertati in capo alla società si presumono distribuiti ai soci. Tale presunzione di distribuzione può essere vinta dal socio solo dimostrando, oltre all’estraneità alla gestione societaria, che i maggiori ricavi non siano stati concretamente distribuiti, ma siano stati accantonati o reinvestiti dalla società. È invece irrilevante, e anzi elemento indicativo del contrario, la circostanza che il reinvestimento sia avvenuto ad opera dei soci in altre società dagli stessi partecipate, poiché ciò presuppone necessariamente che le somme siano prima entrate nella loro disponibilità. Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia svolta in modo talmente contraddittorio da non essere riconoscibile come giustificazione del decisum. Il giudice di merito non è tenuto a dare conto dell’esame di ogni singola prova, essendo sufficiente che esponga gli elementi essenziali posti a fondamento della decisione in modo logicamente coerente.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a due soci di una società a ristretta base, già estinta per cancellazione dal registro delle imprese, avvisi di accertamento con cui contestava maggiori redditi di capitale per gli anni dal 2003 al 2006. La pretesa si fondava sulla presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili accertati in capo alla società partecipata e oggetto di prodromici atti impositivi, anch’essi impugnati.
I contribuenti contestavano sia l’esistenza degli utili extra-contabili sia la loro distribuzione. La C.t.p. rigettava i ricorsi; la C.t.r. annullava gli atti impositivi. La Cassazione, con ordinanza di annullamento con rinvio, cassava la decisione. Riassunto il giudizio, la C.t.r., quale giudice del rinvio, rigettava l’appello dei contribuenti. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione i due soci.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti deducono due motivi. Con il primo denunciano la nullità della sentenza per motivazione apparente, per aver disatteso le indicazioni dell’ordinanza di rinvio e omesso l’esame delle prove. Con il secondo lamentano la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per l’erronea valutazione dei documenti e per l’attribuzione degli utili in misura integrale, anziché nel limite del 49,72 per cento previsto dall’art. 47 t.u.i.r. vigente ratione temporis.
In via preliminare, la Corte dà atto che nel separato giudizio sull’accertamento societario il ricorso dei contribuenti è stato rigettato, con conferma della legittimità del prodromico atto impositivo. Rileva poi che è inammissibile, in quanto nuova, la censura sull’applicazione dell’art. 47 t.u.i.r.: il giudizio non ha mai avuto ad oggetto tale questione, non trattata nel merito e non rilevabile d’ufficio, con richiamo a Cass. n. 18018 del 2024 e Cass. n. 20694 del 2018.
Nel merito, i motivi sono infondati. La Corte ricorda che l’ordinanza di rinvio aveva già escluso la rilevanza della circostanza per cui il reinvestimento non era avvenuto ad opera della società, ma dei soci in altre società dagli stessi partecipate. Per indirizzare altrove tali risorse, i soci dovevano necessariamente averne il potere di disporre; ciò esclude il reinvestimento societario.
La sentenza impugnata si è attenuta a tale statuizione, ribadendo che gli utili occulti, prima di essere reintrodotti nelle altre società del gruppo, erano entrati nella disponibilità dei soci, con riscontro nei flussi finanziari allegati al p.v.c. Quanto alla dedotta motivazione apparente, la Corte richiama Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014: il vizio ricorre solo se la motivazione manchi del tutto o sia così contraddittoria da non essere riconoscibile. Il giudice di merito è libero di attingere il convincimento dalle prove ritenute più attendibili e non ha l’obbligo di esaminare ogni singolo dato probatorio.
Il documento n. 66, non menzionato in sentenza, è uno schema dei flussi di danaro del gruppo e non incide sull’accertamento. Con i motivi i ricorrenti prospettano una diversa ricostruzione dei fatti, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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