Onere di specificità del ricorso per violazione di legge (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10408 del 21.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto deve essere dedotto indicando puntualmente, a pena di inammissibilità, le norme asseritamente violate e l’esatto capo della pronuncia impugnata. Il ricorrente ha l’onere di svolgere argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a dimostrare in qual modo le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata contrastino con le norme regolatrici della fattispecie, mediante una valutazione comparativa fra opposte soluzioni. La censura meramente enunciata nella rubrica del motivo, ma priva di sviluppo argomentativo, è inammissibile. Il ricorso che non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata non assolve all’onere di specificità.
Il Fatto
Le ricorrenti hanno adito il Tribunale di Pordenone con ricorso monitorio, deducendo che il Centro di Riferimento oncologico non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 57/2017, con cui era stata accertata l’illegittimità del regolamento aziendale in materia di rilevazione dell’orario di lavoro, riposi e pause. L’ente avrebbe continuato a operare le decurtazioni contestate.
Emesso il decreto ingiuntivo, il Centro ha proposto opposizione, rigettata dal Tribunale con sentenza del 12 gennaio 2021. La Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 162/2022, ha invece accolto l’appello. Le lavoratrici hanno proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo le ricorrenti hanno lamentato la violazione dell’art. 34 CCNL Sanità del 7 aprile 1999, degli artt. 2108 e 2126 c.c. e l’erronea applicazione della regola sull’autorizzazione al lavoro straordinario. La Corte ha qualificato la censura inammissibile, rilevando che la decisione impugnata non era criticata nella parte in cui escludeva il vincolo del giudicato, essendo la sentenza n. 57/2017 resa fra altre parti e relativa all’illegittimità astratta del regolamento.
Il ricorso, pur insistendo sull’illegittimità del regolamento, non ha colto la ratio decidendi della pronuncia gravata, fondata sul carattere straordinario della prestazione della quale era chiesto il pagamento, prescindendo dalla sentenza del Tribunale e dal regolamento. L’atto di impugnazione, inoltre, non ha individuato le norme di legge o di contratto violate.
Richiamando Cass., SU, n. 18607/2023, la Corte ha ribadito che il ricorrente deve indicare puntualmente, a pena di inammissibilità, le norme asseritamente violate e l’esatto capo della pronuncia, prospettando criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni. Il vizio di violazione di legge, ha precisato, va dedotto non solo con l’indicazione delle norme, ma anche mediante specifiche argomentazioni che dimostrino il contrasto con le norme regolatrici o con l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità. È pertanto inammissibile la denuncia di violazione di una serie di articoli, ove la stessa sia meramente enunciata nella rubrica del motivo senza sviluppo argomentativo, come affermato da Cass., SU, n. 25392/2019.
Il secondo motivo, con cui si contestava l’omesso esame di un fatto decisivo e il difetto di motivazione, è stato dichiarato inammissibile perché fondato ancora sulla dichiarazione di illegittimità del regolamento operata dalla sentenza del Tribunale di Pordenone. Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per apparenza della motivazione, è stato parimenti respinto, essendo la decisione gravata comunque motivata.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti alle spese di lite e attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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