Oneri di ammortamento dei mutui regionali estranei al perimetro sanitario (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 209 del 18.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli oneri di ammortamento dei mutui contratti dalla Regione per finanziare contributi agli investimenti destinati agli enti del Servizio sanitario regionale non costituiscono spese sanitarie finali e non possono essere imputati al perimetro sanitario, con copertura a carico del Fondo sanitario indistinto di parte corrente. La loro iscrizione nel perimetro viola l’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011, elevato a parametro interposto di costituzionalità, e si pone in contrasto con gli artt. 117, comma 2, lett. e) e m), della Costituzione, perché distrae risorse vincolate all’erogazione dei LEA verso una spesa di mera natura finanziaria. Tali poste sono pertanto escluse dalla parifica del rendiconto e impongono la rideterminazione del risultato di amministrazione, con incremento della parte vincolata e corrispondente riduzione della parte disponibile.
Il Fatto
La Regione Toscana ha trasmesso alla Sezione di controllo il rendiconto generale per l’esercizio 2023, ai fini del giudizio di parificazione previsto dall’art. 1, comma 5, del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012. Nell’ambito del perimetro sanitario risultano iscritti quattro capitoli di spesa relativi agli oneri di ammortamento di mutui contratti in proprio dalla Regione per finanziare contributi agli investimenti degli enti del Servizio sanitario regionale.
La decisione sul rendiconto precedente ne aveva già escluso la legittimità. Le medesime poste ricompaiono nel rendiconto 2023, con pagamenti per complessivi euro 35.088.540,92 a fronte di impegni di importo superiore. La Regione ha sostenuto in contraddittorio la legittimità dell’imputazione almeno per i mutui destinati all’acquisto di attrezzature mediche, accantonando una somma a parziale ristoro del Fondo sanitario.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011, che impone una separata perimetrazione delle entrate e delle spese sanitarie e ne garantisce la correlazione. Il vincolo di destinazione è posto a presidio dell’effettività dei livelli essenziali di assistenza, impedendo che le risorse individuate per il loro finanziamento siano distratte verso spese di diversa natura.
Nel perimetro sanitario non può essere iscritta alcuna spesa non immediatamente riconducibile all’erogazione dei LEA. La Sezione richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 2022, che ha dichiarato illegittima una legge regionale siciliana per avere posto a carico del Fondo sanitario le quote residue di un prestito. La Corte costituzionale ha qualificato la spesa per ammortamento come estranea al vincolo sanitario, perché risponde a una pura logica finanziaria di restituzione delle somme prestate.
Con la sentenza n. 157 del 2020 la stessa Corte ha confermato la legittimità della sterilizzazione degli ammortamenti per i beni acquisiti con contributi in conto capitale, allo scopo di destinare integralmente il Fondo sanitario indistinto all’erogazione dei LEA. Da qui la distinzione tra contributi in conto esercizio e contributi in conto capitale: i primi finanziano le spese correnti, i secondi gli investimenti. La prassi regionale di ricorrere sistematicamente all’indebitamento e di imputarne gli oneri al Fondo sanitario corrente trasla di fatto il costo dell’investimento sugli enti sanitari, riducendone la disponibilità per le spese correnti finalizzate ai LEA.
La Sezione esclude che l’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), n. 2, del d.lgs. n. 502/1992, che rapporta l’indebitamento degli enti al quindici per cento delle entrate proprie correnti con esclusione del Fondo sanitario, possa essere aggirato mediante l’addebito diretto al Fondo prima della ripartizione. Non distingue, agli effetti dell’impiego del Fondo, tra mutui per attrezzature e mutui per altre finalità: anche le apparecchiature devono trovare copertura in contributi in conto capitale, salvo che i relativi oneri siano coperti da entrate proprie.
Ne deriva l’illegittimità delle spese di ammortamento iscritte nel perimetro sanitario e la loro esclusione dalla parifica. La parte vincolata del risultato di amministrazione deve accogliere ulteriori vincoli per euro 17.647.190,22, al netto della quota già accantonata; la parte disponibile va rideterminata con il disavanzo che passa da euro 1.200.711.862,20 a euro 1.218.359.052,42. La Sezione prende atto dell’impegno della Regione a presentare emendamento in sede di approvazione del rendiconto.
Nota della Redazione
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