Oneri concessori, prescrizione decennale e prova della notifica (TAR Sicilia n. 734 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il credito dell’amministrazione per oneri concessori non ha natura sanzionatoria e costituisce un’obbligazione patrimoniale di diritto pubblico connessa al rilascio del titolo edilizio. Ad esso non si applica il termine quinquennale dell’art. 28 della legge n. 689 del 1981, riferito alle sole sanzioni amministrative, né quello dell’art. 2948 cod. civ., che presuppone obbligazioni periodiche che si rinnovano nel tempo; trova invece applicazione il termine ordinario decennale dell’art. 2946 cod. civ.. Nel caso di obbligazione unica rateizzata, il dies a quo decorre dalla scadenza di ciascuna rata. Ai fini dell’interruzione della prescrizione, la notifica a mezzo posta è priva di effetto se la sottoscrizione sull’avviso di ricevimento è dichiarata falsa con sentenza passata in giudicato, non essendo possibile stabilire l’identità e la legittimazione del soggetto che ha ricevuto il plico; una nota che si limiti a convocare il debitore presso gli uffici comunali non integra costituzione in mora.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di alcune unità immobiliari nel Comune di Partinico, ottengono nel 2008 il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria relativa a domande presentate nel 1995. Gli oneri concessori vengono determinati complessivamente e il residuo, dopo il versamento dell’acconto, è rateizzato in cinque rate semestrali con scadenza tra il 17 gennaio 2009 e il 17 gennaio 2011. A oltre dieci anni dal rilascio del titolo, il Comune notifica un’ordinanza-ingiunzione per il recupero del credito residuo.

I ricorrenti impugnano l’atto davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e l’intervenuta prescrizione del credito. Il Comune resiste sostenendo la natura decennale della prescrizione e l’effetto interruttivo di una nota di richiesta di pagamento del 2018. Contestata l’autenticità della firma sull’avviso di ricevimento, il giudizio viene sospeso in attesa della querela di falso, definita dal Tribunale civile con sentenza passata in giudicato che dichiara falsa la sottoscrizione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, relativo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, è respinto. Il TAR osserva che la controversia ha ad oggetto una pretesa patrimoniale dell’amministrazione connessa al rilascio del titolo edilizio, e quindi l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria. In tale ambito l’ente non esercita un potere autoritativo discrezionale, ma agisce per la riscossione di un credito, sicché non trovano applicazione le garanzie partecipative dell’art. 7 della legge n. 241/1990, come chiarito da Cons. Stato, A.P., n. 12 del 2018.

Il secondo motivo impone una qualificazione del credito. Gli oneri concessori non hanno natura sanzionatoria, ma costituiscono la quota di partecipazione del privato ai costi delle opere di urbanizzazione, in rapporto sinallagmatico con il beneficio edificatorio assentito. Ne deriva l’inapplicabilità del termine quinquennale dell’art. 28 della legge n. 689 del 1981 e dell’art. 2948 cod. civ., trattandosi di obbligazione unica, sia pure rateizzata. Trova quindi applicazione il termine decennale dell’art. 2946 cod. civ., secondo l’indirizzo richiamato da Cons. Stato, A.P., n. 12 del 2018.

Quanto al dies a quo, il TAR applica l’art. 2935 cod. civ. e individua la decorrenza, per ciascuna rata, nella relativa scadenza. Occorre poi verificare se, prima del decorso del decennio, sia intervenuto un valido atto interruttivo.

Il TAR rileva che la querela di falso non era strettamente necessaria, perché fuori dalle notificazioni disciplinate dall’art. 149 cod. proc. civ. e dalla legge n. 890 del 1982 l’agente postale non attesta l’identità del ricevente. Accertata in sede civile la falsità della sottoscrizione, non è possibile stabilire chi abbia ricevuto il plico, né la sua legittimazione: la notifica non può dirsi validamente perfezionata e l’atto non produce l’effetto interruttivo. La nota del 2020, che si limita a convocare il debitore presso gli uffici comunali, non contiene alcuna richiesta di adempimento e non integra costituzione in mora.

Il primo atto interruttivo è dunque l’ordinanza-ingiunzione notificata il 3 novembre 2020. Risultano prescritte tutte le rate, ad eccezione di quella con scadenza al 17 gennaio 2011, per la quale il decennio non era ancora decorso. Il ricorso è accolto parzialmente e l’atto impugnato è annullato, con compensazione delle spese per un terzo e condanna dell’amministrazione per i restanti due terzi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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