Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Veneto n. 326 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza di cui all’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per ottenere l’esecuzione delle statuizioni di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ove la pubblica amministrazione non vi abbia dato attuazione. Accertato il passaggio in giudicato e la rituale notifica del titolo, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di conformarsi al giudicato nel termine stabilito. La nomina del commissario ad acta può essere disposta sin da subito, quale misura volta a fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è invece dovuta quando il commissario sia già stato nominato e non risulti una condotta di mancata collaborazione dell’amministrazione debitrice.
Il Fatto
Una sentenza del giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire, in favore del ricorrente, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito della somma di 1.500,00 euro, oltre interessi e rivalutazione, e al rimborso delle spese di lite. La pronuncia non era stata impugnata ed era stata notificata in forma esecutiva presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dell’amministrazione.
Non essendo seguita alcuna esecuzione, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto, chiedendo di ordinare l’adempimento, di nominare sin d’ora un commissario ad acta, di applicare la penalità di mora e di condannare l’amministrazione alle spese. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda risultava attestato dalla certificazione rilasciata dal competente ufficio del Tribunale di Vicenza il 3 luglio 2025. La sentenza era stata inoltre notificata all’amministrazione il 16 settembre 2024, con conseguente decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Il ricorso è stato quindi dichiarato ammissibile.
Quanto all’individuazione del titolo, il Tribunale ha ricordato che l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. prevede l’azione “al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”. Nessun dubbio, dunque, che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientri tra i titoli azionabili con il rimedio dell’ottemperanza.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’amministrazione intimata non aveva fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero di costituire la carta elettronica e di accreditare la somma dovuta, oltre interessi e rivalutazione, stabilendo il termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Il Collegio ha inoltre nominato sin da ora, per l’eventualità di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore della competente Direzione generale, con facoltà di subdelega, chiamato ad attivarsi su istanza di parte entro un ulteriore termine di 60 giorni.
Proprio in ragione di tale nomina, il Tribunale non ha ravvisato i presupposti per riconoscere la penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva restando la possibilità di una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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