Revoca della parità scolastica per irregolarità insanabili e rigetto dei motivi aggiunti (TAR Lazio n. 291 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le irregolarità accertate in sede ispettiva che abbiano inficiato in modo irrimediabile l’offerta formativa dell’istituto paritario sono insanabili e non consentono di assegnare all’istituto alcun termine per il ripristino del requisito mancante. La revoca della parità scolastica è legittima quando l’Amministrazione procedente, pur priva di corpo ispettivo, si sia avvalsa degli organi periferici del Ministero in forza di apposita Intesa, condividendone espressamente le risultanze. Nel procedimento di revoca le garanzie di cui alla legge n. 241/1990 risultano rispettate quando la comunicazione di avvio indichi in modo puntuale ed esaustivo le irregolarità e i provvedimenti finali diano conto delle controdeduzioni, motivando la persistenza delle criticità. Il rigetto del ricorso avverso la revoca preclude, per la definitiva impossibilità giuridica di funzionamento dell’istituto, l’espletamento degli esami di idoneità per l’anno scolastico successivo.
Il Fatto
Un istituto scolastico paritario impugna davanti al TAR Lazio i provvedimenti con cui l’Amministrazione ha revocato la parità scolastica per diversi indirizzi di studio, in precedenza riconosciuti, a conclusione dell’anno scolastico 2023-2024. La revoca fa seguito a una visita ispettiva e alla comunicazione di avvio del procedimento.
Con un primo atto per motivi aggiunti l’istituto censura la relazione difensiva depositata dal Ministero; con un secondo atto impugna le note con cui l’Assessorato regionale e l’Ufficio scolastico regionale hanno comunicato che presso la struttura non avrebbero potuto svolgersi gli esami di idoneità e integrativi per l’anno scolastico 2025-2026. In sede cautelare il Collegio aveva sospeso gli effetti delle revoche per il solo anno scolastico 2024-2025, e il Consiglio di Stato aveva rigettato l’appello cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità sollevate dall’Amministrazione, perché il ricorso e i motivi aggiunti risultano infondati nel merito e le censure connesse possono essere delibate congiuntamente.
Sul piano procedimentale, il Tribunale esclude la violazione delle garanzie di partecipazione. L’Amministrazione procedente, in virtù di apposita Intesa, non disponeva di un corpo ispettivo ma aveva competenza esclusiva in materia di riconoscimento, modifica e revoca della parità; si è quindi avvalsa degli organi periferici del Ministero, facendo proprie le valutazioni del personale ispettivo dopo autonoma analisi e condivisione espressa. Nella comunicazione di avvio erano indicate in modo puntuale ed esaustivo le irregolarità ritenute insanabili, con assegnazione di un termine per le controdeduzioni. Le osservazioni dell’istituto sono state esaminate ma ritenute insufficienti, e i provvedimenti finali danno conto delle controdeduzioni e delle ragioni della persistenza dei vizi.
Sul punto il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui, quando le irregolarità abbiano inficiato in modo irrimediabile l’offerta formativa e siano del tutto insanabili, si esclude in radice la possibilità di assegnare un termine per il ripristino del requisito mancante, richiamando Cons. Stato, Sez. VII, n. 6561 del 2023 e TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 2209 del 2024. Le criticità accertate non risultano sanate, come confermato dall’ordinanza del Consiglio di Stato di rigetto dell’appello cautelare.
Quanto al secondo atto per motivi aggiunti, il rigetto del ricorso e del primo atto comporterebbe l’improcedibilità per difetto di interesse, derivando dal mancato annullamento delle revoche la definitiva impossibilità giuridica di espletare gli esami di idoneità per il 2025-2026. Il Collegio prescinde anche da tale profilo in rito, confermando l’infondatezza nel merito per le medesime ragioni.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi rigettati, con condanna della parte ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 2.500,00 oltre accessori. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di valutare l’eventuale consolidamento degli effetti dell’attività svolta per l’anno scolastico 2024-2025.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.