Responsabilità solidale del cessionario e onere della prova del rapporto ceduto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12226 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trasferimento d’azienda, la responsabilità solidale del cessionario per i crediti dei lavoratori ceduti presuppone l’esistenza di un valido rapporto di lavoro al momento del trasferimento. Grava su chi invoca tale responsabilità l’onere di allegare e provare i presupposti della stessa, e dunque l’esistenza del rapporto ceduto. Ove il rapporto sia cessato per effetto di un licenziamento accertato come legittimo con sentenza passata in giudicato, il rapporto di mero fatto instaurato a seguito di reintegra non integra il presupposto della solidarietà, restando estranea alla fattispecie la disciplina dell’art. 2112 cod. civ. La questione attinente all’inapplicabilità di tale norma non costituisce domanda nuova se proposta in appello, trattandosi di semplice difesa correlata a fatti ritualmente allegati in primo grado.
Il Fatto
Il lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società cessionaria per il pagamento di differenze retributive, maturate in un arco temporale compreso tra il 2014 e il 2015, e del trattamento di fine rapporto non erogato dalla società cedente poi fallita. La pretesa era fondata sulla responsabilità solidale della cessionaria, quale subentrante per effetto di cessione del rapporto di lavoro nell’ambito di un trasferimento di ramo d’azienda.
La cessionaria aveva proposto opposizione e il Tribunale l’aveva rigettata, dando per scontata l’applicabilità dell’art. 2112 cod. civ.. La Corte d’appello, in riforma, aveva accolto l’opposizione, rilevando che al momento della consegna del compendio il lavoratore era alle dipendenze della cedente solo in via di mero fatto, a seguito di reintegra disposta in primo grado, poi superata dall’accertamento della legittimità del licenziamento collettivo. Propone ricorso per cassazione il lavoratore, deducendo la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 437, secondo comma, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’oggetto del giudizio e rileva che il lavoratore, opposto nel procedimento di opposizione, rivestiva la posizione sostanziale di attore. Su di lui gravava dunque l’onere della prova degli elementi costitutivi del diritto azionato, compresi i presupposti della dedotta responsabilità solidale del cessionario.
Il Collegio enuncia il principio secondo cui chi invoca l’applicazione della solidarietà ex art. 2112 cod. civ. deve allegare e dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento. La resistente aveva allegato sin dal primo grado la sentenza che aveva accertato la legittimità del licenziamento, facendo così venir meno il presupposto della reintegra presso la cedente. Trattandosi di rapporto di mero fatto, riconducibile all’art. 2126 cod. civ., non poteva trovare applicazione la disciplina della solidarietà, che presuppone un valido rapporto contrattuale.
Quanto al profilo processuale, la Corte esclude che in appello siano stati introdotti fatti nuovi. La contestazione dell’inapplicabilità dell’art. 2112 cod. civ. costituisce mera difesa, conseguenza necessaria della contestazione già svolta in primo grado circa l’esistenza dei presupposti del diritto vantato dall’opposto. Non si configura pertanto alcuna domanda nuova né alcuna violazione del principio del doppio grado di giurisdizione.
La Corte territoriale ha quindi correttamente verificato, sulla base di fatti ritualmente allegati, l’insussistenza dei presupposti della responsabilità solidale, stante la legittimità accertata del licenziamento intervenuto prima della cessione. Il ricorso è dichiarato infondato e rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.