Scioglimento società di persone e successione del socio superstite nei diritti risarcitori (Cass. civ. Sez. I n. 5116 del 27.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Lo scioglimento di una società di persone per sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, non ricostituita nel termine semestrale, non produce una modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo all’ente: la titolarità degli stessi si concentra nell’unico socio rimasto. Se il socio superstite sceglie di non ricercare nuovi soci e di proseguire l’attività come impresa individuale, si determina un rapporto di successione tra soggetti distinti, non già una trasformazione in senso tecnico ai sensi dell’art. 2498 cod. civ.. Ne consegue che il socio succede nei rapporti attivi e passivi dell’ente e può validamente porre in essere gli atti interruttivi della prescrizione già riferibili alla società. In tema di prescrizione, alla sospensione feriale dei termini si cumula la sospensione straordinaria dei termini processuali per emergenza sanitaria, ancorché il termine di impugnazione scada dopo il periodo sospeso.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una ditta individuale già società in nome collettivo, conveniva in giudizio la banca per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal protesto illegittimo di due effetti cambiari, levati quando la provvista era già costituita. Domandava il ristoro del danno all’onore e alla reputazione, del discredito commerciale e dei pregiudizi patrimoniali conseguenti al fallimento.

Il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte di appello, in riforma, dichiarava prescritto il diritto risarcitorio, ritenendo le missive interruttive riferibili alla sola società, ormai sciolta e fallita, e non alla ricorrente in proprio. Proponeva ricorso per cassazione la soccombente; resisteva la banca con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare due eccezioni. Quella di invalidità della procura alle liti è infondata: richiamando le Sezioni Unite n. 36057 del 09/12/2022, il Collegio ribadisce che il requisito della specialità è integrato dalla collocazione topografica dell’atto, a prescindere dal contenuto, e che nei casi dubbi la procura va interpretata nel senso che consenta all’atto di produrre i suoi effetti. Parimenti infondata è l’eccezione di tardività del ricorso: al termine annuale di decadenza si cumulano il periodo feriale e la sospensione COVID, poiché la legge ha sospeso i termini a prescindere dalla circostanza che scadessero o meno nel periodo indicato. Il ricorso risulta pertanto tempestivo.

Nel merito, il primo motivo è fondato. La Corte ricostruisce la vicenda societaria: lo scioglimento per mancanza di pluralità dei soci non comporta modificazione soggettiva dei rapporti, la cui titolarità si concentra nell’unico socio rimasto. L’“atipica trasformazione” è preceduta dallo scioglimento e dalla liquidazione, conclusasi con l’assegnazione del patrimonio residuo al socio superstite, ai fini della successiva estinzione dell’ente, secondo il richiamo a Cass. Sez. 1, 14 gennaio 2015, n. 496 e Cass. Sez. 5, n. 3670/2007.

Applicando il principio, la ricorrente — nel subentrare come ditta individuale nelle attività e passività non confluite nel fallimento — ha legittimamente interrotto la prescrizione con la missiva del 12/10/1999, riproduttiva della precedente nota del 30/3/1990. Il diritto risarcitorio di natura patrimoniale già facente capo alla società non è dunque prescritto, stante la piena efficacia degli atti interruttivi riferibili alla succeduta.

Il secondo e il quarto motivo sono inammissibili per difetto di interesse, venuto meno con l’accoglimento del primo. Il terzo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi, avendo la sentenza distinto il riconoscimento del diritto dalla verificazione del danno. Il quinto resta assorbito. Il ricorso incidentale è inammissibile: la censura sulla natura contrattuale del rapporto è volta al riesame del fatto, mentre i profili sulla motivazione aggrediscono la sentenza di primo grado senza riferimento a quella impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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