Operazioni dolose e nesso causale nel dissesto: sistematica evasione fiscale come concausa (Cass. pen. Sez. V n. 10960 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta per operazioni dolose, le operazioni di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di consapevole scelta gestionale degli amministratori, da cui consegue il prevedibile aumento dell’esposizione debitoria verso l’erario. Non interrompono il nesso di causalità tra operazione dolosa ed evento fallimentare né la preesistenza di una causa in sé efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all’art. 41 cod. pen., né il fatto che l’operazione abbia cagionato solo l’aggravamento di un dissesto già in atto. La decisione di nominare un amministratore giudiziario ai sensi dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. non è obbligatoria, ma rimessa alla discrezionalità del giudice.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano aveva condannato l’imputato, nella qualità di amministratore unico, poi presidente del consiglio di amministrazione e infine liquidatore di una società, alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta per operazioni dolose. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’imputato avrebbe cagionato il dissesto facendo partecipare la società a una frode fiscale diretta a evadere l’IVA e le imposte sul reddito, con conseguente pretesa erariale di 4,8 milioni di euro.
La Corte di appello di Milano aveva parzialmente riformato la sentenza, escludendo la recidiva, riducendo la pena ad anni tre e sostituendo la detenzione con la detenzione domiciliare. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità estrinseca. La Corte di appello aveva già replicato alla tesi difensiva secondo cui la causa del dissesto sarebbe stata la mancata nomina di un amministratore giudiziario in un diverso procedimento: l’imputato non solo aveva coinvolto la società nella frode, ma aveva sistematicamente evaso il pagamento delle imposte, determinando un ingentissimo debito verso l’erario. Il procedimento penale e le vicende relative al sequestro non erano eventi imprevedibili e indipendenti dalla volontà dell’imputato, ma conseguenze della sua condotta illecita.
In diritto, la Corte territoriale ha correttamente richiamato il principio secondo cui è sufficiente che l’operazione dolosa si ponga come concausa del dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all’art. 41 cod. pen. La sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio per cui le operazioni dolose possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali, frutto di consapevole scelta gestionale degli amministratori, da cui consegue il prevedibile aumento dell’esposizione debitoria (Sez. V n. 24752 del 19.02.2018).
Quanto all’incidenza della condotta dell’imputato, la Corte ha richiamato il principio per cui non interrompono il nesso di causalità né la preesistenza di una causa in sé efficiente verso il dissesto, né il fatto che l’operazione dolosa abbia cagionato anche solo l’aggravamento di un dissesto già in atto. Non è illogica, pertanto, la valutazione dei giudici di merito che hanno ritenuto la sistematica evasione fiscale come concausa del dissesto. Sotto altro profilo, il sequestro del saldo attivo e dei beni mobili registrati non imponeva necessariamente la nomina di un amministratore giudiziario: la decisione è rimessa alla sfera discrezionale del giudice (Sez. III n. 13041 del 28.02.2013).
Il secondo motivo è infondato. Per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. II n. 3609 del 18.01.2011; Sez. VI n. 34364 del 16.06.2010). La Corte di appello ha posto in rilievo il rilevante importo del debito erariale legato alla frode, il contesto di frode fiscale di ampia portata e i precedenti penali per reati di analoga indole.
Il terzo motivo è parimenti infondato. L’art. 20-bis cod. pen. rimette la scelta della sanzione alla valutazione discrezionale del giudice, secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen. e dell’art. 58 legge n. 681 del 1989. Il controllo di legittimità si ferma alla verifica della congruità della motivazione (Sez. V n. 43622 dell’11.07.2023). La Corte di appello ha reso motivazione ampia e coerente, basata sulla gravità del fatto, sull’intensità del dolo e sulla capacità a delinquere desunta dai precedenti e dalle articolate modalità esecutive del fatto. Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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