Il riesame non può rileggere gli indizi e le intercettazioni in Cassazione (Cass. pen. Sez. 3 n. 17800 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità avverso le ordinanze cautelari personali, il controllo della Corte di Cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi incluso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, potendo il ricorrente prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quella del giudice di merito solo in presenza di un travisamento della prova, ossia quando il giudice ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile. La valutazione delle emergenze indiziarie e delle conversazioni captate, quando si sottragga a palesi discrasie logiche, è incensurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale di Caltanissetta, investito della richiesta di riesame, aveva parzialmente accolto l’istanza proposta dal ricorrente, indagato per i reati di cui agli artt. 74 e 73 del d.P.R. n. 309/1990 e per la detenzione e il porto abusivo di armi, escludendo l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. ma confermando nel resto l’ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere. Il difensore aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del sodalizio, alla partecipazione dell’indagato e alla sua posizione apicale, nonché con riferimento alle contestazioni in tema di stupefacenti e di armi. Il ricorrente sosteneva, in particolare, la natura meramente interlocutoria di alcune conversazioni intercettate e contestava l’interpretazione fornita dai giudici di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ribadito il consolidato principio per cui, nel giudizio cautelare personale, il controllo di legittimità non comprende la revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né lo spessore degli indizi, essendo circoscritto alla verifica della congruità e della logicità delle argomentazioni. Alla luce di tale principio, le censure difensive sono state ritenute inammissibili, poiché risolte in una diversa e «minimale» lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è precluso in sede di legittimità.
Quanto all’ipotesi associativa, la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva adeguatamente dato conto della sussistenza del sodalizio dedito al narcotraffico, delineando una compagine associativa con il ricorrente in posizione apicale, capace di procacciare canali di rifornimento e di mettere in contatto i sodali con fornitori esteri. La Corte ha valorizzato la conversazione tra l’indagato e un detenuto, il quale, pur rivestendo un ruolo di rilievo nel sodalizio, sentiva il bisogno di consultare il ricorrente per la risoluzione di contrasti interni, auspicando un suo intervento risolutore: un colloquio comprensibile solo in ottica accusatoria e che conferma la caratura criminale dell’indagato.
In relazione alla condotta di offerta in vendita di stupefacente di cui al capo 6), la Corte ha ritenuto che l’interpretazione fornita dai giudici di merito trovi solida conferma nella lettura delle conversazioni intercettate, dalle quali emergeva la condotta specificamente contestata, consumata al raggiungimento dell’accordo tra gli indagati e l’acquirente. Anche in questo caso, la difesa si è limitata a contrapporre una diversa lettura delle conversazioni, senza ravvisare quel travisamento connotato da decisività e incontestabilità richiesto dall’elaborazione giurisprudenziale.
Con riguardo alle imputazioni in materia di armi, la Corte ha infine rilevato che il Tribunale aveva congruamente motivato in ordine all’irrilevanza della non funzionalità dell’arma, poi riparata e messa a disposizione del ricorrente, richiamando specificamente una videochiamata in cui le armi erano state mostrate e una conversazione tra due indagati di cui uno esprimeva dubbi sulle dimensioni dell’arma da consegnare. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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