Fatture per operazioni inesistenti: il pagamento non prova la realtà della prestazione (Cass. civ. Sez. V n. 20763 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di fatture per operazioni inesistenti, il pagamento del prezzo non costituisce elemento dirimente per qualificare l’operazione come solo soggettivamente inesistente ed escluderne la totale fittizietà. Una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza dell’operazione, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza della stessa; tale onere non è assolto con l’esibizione della fattura, con la regolarità formale delle scritture contabili o con i mezzi di pagamento adoperati, poiché questi sono di regola utilizzati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia. Il giudice di merito che desuma la natura solo soggettivamente inesistente dell’operazione dal solo intervenuto pagamento delle fatture viola le regole sull’onere della prova e incorre in motivazione apparente. La sentenza è altresì nulla, per violazione dell’art. 112 c.p.c., se omette di pronunciarsi sull’appello incidentale proposto dall’Amministrazione.

Il Fatto

La società contribuente, poi dichiarata fallita, impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005. L’atto traeva origine da un’attività investigativa su forniture di mosto da aziende pugliesi, nel corso della quale erano state accertate operazioni inesistenti con alcune imprese ritenute prive di struttura operativa e organizzativa, quindi mere cartiere finalizzate a consentire l’indebita deduzione di costi e un consistente credito IVA.

La CTR Emilia-Romagna, con sentenza n. 1067/2019, accoglieva l’appello della società contro l’avviso per l’anno 2005. Il giudice di appello riteneva che, per il solo fatto che gli importi risultavano pagati, si trattasse di operazioni soggettivamente inesistenti, con conseguente deducibilità del costo ai soli fini IRES e IRAP. L’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, riguardanti i rapporti con una delle imprese fornitrici. La questione giuridica centrale è la distinzione tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti e il relativo riparto dell’onere probatorio. Nel primo caso l’inesistenza riguarda la stessa operazione rappresentata nel documento fiscale; nel secondo esiste una prestazione reale, ma fatturata da soggetto diverso.

Il giudice di appello aveva incentrato la qualificazione sul solo pagamento del prezzo, quale criterio dirimente dell’inesistenza soggettiva. La Corte rileva che il pagamento non può svolgere tale funzione. Esso è di regola funzionale alla frode fiscale, perché serve a creare una situazione di apparenza volta a celare l’assenza di qualsiasi transazione commerciale tra le parti.

Richiamando un proprio precedente relativo alla medesima società contribuente (Cass. n. 22895 del 2021), la Corte ribadisce l’orientamento consolidato: quando l’Ufficio contesta l’indebita detrazione IVA e la deduzione dei costi, ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata effettuata, anche con elementi indiziari, come affermato da Cass. n. 20059 del 2014, Cass. n. 28628 del 2021 e Cass. n. 9723 del 2024. Superata la prova presuntiva dell’Amministrazione, passa sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni.

Tale prova non può consistere nell’esibizione della fattura, nella regolarità formale delle scritture contabili o nei mezzi di pagamento, perché questi sono facilmente falsificabili o normalmente utilizzati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia. Risultano tra loro incompatibili la qualificazione operata dalla CTR e il generale obbligo di documentazione; la sostanziale inattività del fornitore, se non adeguatamente motivata, non consente di inferire che lo stesso si sia prestato a emettere fatture, ricevere i pagamenti e stornarli all’effettivo cedente. Il primo e il secondo motivo sono pertanto fondati.

Il terzo motivo è invece infondato: la sentenza impugnata è motivata e la ricorrente sovrappone il vizio motivazionale al dissenso sui contenuti della decisione. È fondato il quarto motivo: la CTR non si è pronunciata sulle censure svolte con l’appello incidentale in relazione ai rapporti con un’ulteriore società, e la stessa sentenza non ne reca alcuna menzione, in violazione dell’art. 112 c.p.c. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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