Operazioni soggettivamente inesistenti: il pagamento del prezzo non esclude la frode (Cass. civ. Sez. V n. 20762 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, la fittizietà della società fornitrice e delle operazioni contestate, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle stesse. Tale onere non può ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, con la regolarità formale delle scritture contabili o con l’utilizzo di mezzi di pagamento, poiché essi sono normalmente impiegati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia. Il pagamento del prezzo non costituisce, pertanto, elemento dirimente per qualificare l’operazione come soggettivamente inesistente anziché oggettivamente inesistente. La qualificazione dell’operazione non può essere desunta automaticamente dalla mera interposizione di un soggetto terzo, ma richiede la verifica, caso per caso, della concreta tipologia delle operazioni a monte e della prova contraria offerta dal contribuente.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, ai fini IRES e IRAP, emesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito di un’attività investigativa sui periodi d’imposta 2004-2010, relativa a forniture di mosto da aziende pugliesi. Gli investigatori avevano ritenuto che alcune imprese fossero prive di struttura operativa, mere cartiere finalizzate all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, al fine di consentire indebite deduzioni di costi e la maturazione di un consistente credito IVA.
La Commissione tributaria provinciale di Ravenna aveva respinto il ricorso quanto ai fornitori indicati come Schiavo e Jacoviello, accogliendolo per il fornitore Olvin s.r.l. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con sentenza n. 1072/2019, accogliendo l’appello della società contribuente, aveva invece annullato l’atto impositivo, dichiarando deducibili i costi sostenuti. Contro tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la distinzione tra operazioni oggettivamente inesistenti, caratterizzate dall’inesistenza della operazione rappresentata nel documento fiscale, e operazioni soggettivamente inesistenti, connotate da una prestazione reale ma fatturata da soggetto diverso, riconducibile a una vendita in nero. Mentre nel primo caso il costo è indeducibile sia ai fini IVA che per le imposte dirette, nel secondo l’IVA è sempre indetraibile, ma il costo resta deducibile in virtù dell’art. 14, comma 4-bis, legge 24/12/1993, n. 537.
Il punto centrale, secondo la ricorrente, risiede nell’avere la CTR fondato la qualificazione dell’operazione come soggettivamente inesistente sul solo elemento del pagamento del prezzo. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, in tema di IVA, dimostrata dall’Amministrazione l’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle stesse, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, con la regolarità formale delle scritture contabili o con i mezzi di pagamento, in quanto utilizzati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. n. 28628 del 2021; Cass. n. 9723 del 2024).
La Corte richiama inoltre la precedente pronuncia Cass. n. 22895 del 2021, resa proprio nei confronti della medesima società contribuente, secondo cui, accertata l’idoneità degli elementi presuntivi circa la fittizietà della cedente, il giudice di merito avrebbe dovuto pretendere dal contribuente la prova rigorosa e piena dell’effettività delle operazioni, eventualmente con l’indicazione del reale contraente. La medesima prova non può desumersi dall’intervenuto pagamento delle fatture.
Quanto al quarto motivo, relativo alla posizione di Olvin s.r.l., la Corte ribadisce che la qualificazione delle operazioni non può dipendere automaticamente dall’interposizione di un soggetto terzo, ma esige la verifica caso per caso della tipologia delle operazioni a monte, non essendo la prova contraria stata articolata dal contribuente in modo idoneo a superare gli indici presuntivi dell’Ufficio. Il terzo motivo, incentrato sulla nullità per motivazione apparente, è invece rigettato, perché la sentenza impugnata presenta una motivazione esistente, ancorché erronea nelle conclusioni giuridiche.
La Corte accoglie quindi il primo, il secondo e il quarto motivo nei termini di cui in motivazione, rigetta il terzo e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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