Inammissibile il ricorso che non censura le rationes decidendi (Cass. civ. Sez. I n. 5417 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non censurano le rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata, restando la statuizione di merito ferma. È parimenti inammissibile il ricorso che fondi la censura sull’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. presupponendone la violazione da parte del giudice d’appello, poiché tale norma delimita l’ambito di ammissibilità del ricorso di legittimità, non regola l’attività del giudice di merito. Nel giudizio di ripetizione di indebito promosso dal correntista, la prova del fatto costitutivo della domanda grava integralmente su di lui, mentre il principio di vicinanza della prova non trova applicazione, poiché, ai sensi dell’art. 119 del testo unico bancario, gli estratti conto sono nella disponibilità del correntista.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, agisce nei confronti di una banca per la rideterminazione del saldo di tre conti correnti affidati, intrattenuti tra il 1985 e il 1999. Il Tribunale aveva respinto la domanda; l’appello era stato respinto dalla Corte d’appello, che aveva confermato la decisione di primo grado.

Il ricorrente propone ricorso per cassazione articolato in cinque mezzi, deducendo: l’omessa pronuncia sul primo motivo d’appello (art. 112 cod. proc. civ.); l’erronea esclusione dell’obbligo di disporre nuova consulenza tecnica d’ufficio; l’errore sul c.d. saldo zero; l’errata applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. in relazione alla specificità dei motivi d’appello. La banca resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per l’inammissibilità di ciascun motivo. Il primo mezzo è concettualmente errato: denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per difetto di motivazione, ma la Corte d’appello aveva espressamente respinto il motivo, richiamando la giurisprudenza secondo cui la consulenza tecnica non è «un mezzo di soccorso volto a sopperire all’inerzia delle parti». La censura non considera la ratio decidendi ulteriore, secondo cui la linea difensiva dell’appellante era contraddittoria, avendo egli invocato le risultanze della consulenza di primo grado e chiesto al contempo di rinnovarla.

Il secondo mezzo è inammissibile già nella formulazione: richiama simultaneamente i numeri 3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. e indica tale norma come quella violata, commettendo un evidente fraintendimento, poiché essa delimita l’ambito di ammissibilità del ricorso di legittimità e non regola l’attività del giudice d’appello. Il diniego di rinnovazione della consulenza è sostenuto da rationes decidendi non adeguatamente censurate.

Il terzo mezzo non coglie la ratio della decisione impugnata. La Corte d’appello aveva osservato che l’errore sul «saldo zero» non era intrinseco all’operato del consulente, ma si originava da un difetto probatorio non superato dalla parte attrice. Nella domanda di ripetizione di indebito, il correntista è gravato integralmente della prova del fatto costitutivo della domanda (Cass. n. 35979 del 2022); il principio di vicinanza della prova non trova applicazione, poiché gli estratti conto sono nella disponibilità del correntista (Cass. n. 33009 del 2019).

Il quarto e il quinto mezzo sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili per la medesima ragione: il ricorrente muove da una lettura errata dell’art. 342 cod. proc. civ., che esige non solo una parte volitiva, ma anche una parte argomentativa volta a dimostrare l’erroneità della statuizione impugnata (Sezioni Unite n. 27199 del 2017). Tale parte argomentativa è stata motivatamente esclusa dalla Corte d’appello.

Il ricorso è dichiarato inammissibile con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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