Operazioni non autorizzate e mancata allegazione della frode: colpa grave del titolare (ABF Collegio di Roma n. 2231 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento non autorizzate, il cliente che si limiti a contestare gli addebiti senza allegare le circostanze di fatto della frode offre una rappresentazione generica del fatto costitutivo della pretesa restitutoria. Da tale carenza allegativa l’Arbitro può trarre, insieme ad altri elementi, il convincimento circa la colpa grave del titolare dello strumento di pagamento. Ove la banca dimostri, mediante i log, il regolare svolgimento della procedura di autenticazione e l’assenza di malfunzionamenti, il sistema dispositivo si presume idoneo a garantire un elevato livello di sicurezza. Ne consegue il rigetto della richiesta di rimborso.
Il Fatto
Il ricorrente, cointestatario di un conto corrente, riceveva sul proprio smartphone una notifica di pagamento di circa 1.000 euro, che scompariva pochi istanti dopo. Contattato il cointestatario, emergeva dalla lista dei movimenti che erano stati effettuati due addebiti non autorizzati con la carta di debito: il primo di 85,77 euro e il secondo di 1.069,95 euro. Il cliente disponeva immediatamente il blocco dello strumento e rilevava che l’indirizzo e-mail associato al conto era stato modificato senza il suo consenso, per poi ripristinarlo.
L’istante negava di aver mai aperto link sospetti o fornito a terzi i propri dati, chiedendo la restituzione complessiva di 1.155,72 euro. La banca resisteva sostenendo che i log dimostravano l’installazione dell’App su un nuovo dispositivo e l’autenticazione delle disposizioni tramite smarCode, con invio di un alert all’indirizzo e-mail censito in anagrafica.
La motivazione del Collegio
Il Collegio richiama il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. PSD 2), quale cornice normativa per ripartire le responsabilità tra le parti.
Il rilievo centrale è di ordine probatorio. Il ricorrente non offre elementi utili a ricostruire la frode, limitandosi a riferire di essersi avveduto delle operazioni indebite solo a seguito della notifica ricevuta. Secondo l’orientamento condiviso dai Collegi territoriali, richiamato nel provvedimento (Collegio di Roma, decisione n. 11050/2024), le mancate allegazioni del cliente sulle circostanze di fatto della frode costituiscono un elemento da cui l’Arbitro può trarre il proprio convincimento, insieme ad altre circostanze, circa la colpa grave.
A fronte di ciò, la banca ha documentato il procedimento seguito per l’attivazione dell’App sul nuovo device e per l’autorizzazione delle operazioni disconosciute, producendo i relativi log con esito positivo della digitazione dei codici. Il Collegio ne deduce che il sistema di autenticazione adottato in fase dispositiva appare in grado di garantire un elevato livello di sicurezza (Collegio di Roma, decisioni nn. 5001/2024 e 19734/2021). Non emergono, nella documentazione, riscontri di malfunzionamenti del sistema della resistente.
In assenza di elementi idonei a contestualizzare l’evento truffaldino, il Collegio desume quindi la colpa grave del titolare, in linea con la decisione n. 23474/2021, secondo cui l’assoluta carenza di allegazione rende eccessivamente generica la rappresentazione del fatto costitutivo della pretesa restitutoria. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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