Operazioni bancarie non autorizzate: onere probatorio e colpa grave del cliente (ABF Collegio di Napoli n. 4412 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il prestatore di servizi di pagamento assolve l’onere probatorio sulla regolarità dell’operazione contestata quando dimostra che l’accesso all’area riservata e le disposizioni di pagamento sono avvenuti mediante autenticazione forte del cliente a due fattori, inerenza e possesso, con l’uso di credenziali personali e l’autorizzazione tramite notifica push sul dispositivo in disponibilità dell’utilizzatore. La produzione documentale che attesta l’autenticazione non esaurisce di per sé l’onere, ma integrate le risultanze tecniche la prova presuntiva della colpa grave dell’utilizzatore può trarsi dal suo contegno. Il cliente che si limita a disconoscere l’operazione senza descrivere le modalità della frode e che ha ricevuto le comunicazioni di alert non supera tale prova presuntiva. L’importo elevato del bonifico non costituisce, da solo, indice di anomalia ascrivibile all’intermediario.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un conto deposito e di un conto corrente collegati, riferisce di essersi avveduto in data 18 febbraio 2025 di due operazioni risalenti al 10 febbraio 2025: un giroconto di € 49.000,00 dal conto deposito al conto corrente e un successivo bonifico di pari importo verso un conto estero intestato a soggetto sconosciuto. Dopo il reclamo, insoddisfacente, domanda la restituzione della somma oltre interessi e spese.

L’intermediario resiste sostenendo che il cliente aveva attivato il token digitale su uno specifico dispositivo mobile prima delle operazioni e che i log attestano l’accesso, il giroconto e il bonifico eseguiti da quel dispositivo con inserimento corretto delle credenziali e regolare autorizzazione. Aggiunge di aver inviato alert via e-mail e SMS e che tra le due operazioni trascorsero circa ventisei minuti.

La motivazione del Collegio

Il Collegio richiama la disciplina della strong customer authentication dettata dagli artt. 97 e 98 della PSD2, dall’art. 10-bis del d.lgs. n. 11/2010 e dal Regolamento Delegato UE 2018/389, applicabile dal 14 settembre 2019. Su questa base verifica la ripartizione dell’onere probatorio tra intermediario e utilizzatore.

Il punto di partenza è la decisione del Collegio di Coordinamento n. 22745/2019: la previsione dell’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 11/2010, che pone a carico del PSP la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell’utilizzatore, non è soddisfatta dalla sola dimostrazione dell’autenticazione e della formale regolarità dell’operazione. Occorre che l’intermediario indichi gli elementi di fatto delle modalità esecutive dai quali trarre, in via presuntiva, la prova della colpa grave.

Nel caso concreto il Collegio ritiene assolto l’onere sulla regolarità dell’operazione: gli allegati attestano tutti i passaggi dell’accesso all’app, della predisposizione del giroconto e del bonifico, e le autorizzazioni hanno integrato entrambi i fattori della SCA, l’inerenza mediante i dati biometrici e il possesso mediante la notifica push ricevuta e autorizzata sullo smartphone.

Quanto alla colpa grave, il ricorrente non ha descritto le modalità della frode, limitandosi a disconoscere l’operazione di cui si sarebbe accorto per caso. L’intermediario ha invece provato l’invio degli alert alla e-mail e al numero registrato in contratto. Il Collegio esclude indici di anomalia riconducibili al DM n. 112/2007 e precisa che l’importo elevato del bonifico non può fondare un addebito all’intermediario, non spettandogli controllare le libere scelte dei correntisti nell’uso della provvista.

Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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