Bonifico disposto personalmente dal cliente e truffa del venditore (ABF Collegio di Napoli n. 4413 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando il cliente riconosce di aver eseguito personalmente l’operazione di pagamento poi contestata non trova applicazione la disciplina dell’uso non autorizzato degli strumenti di pagamento di cui al D.lgs. n. 11/2010, né la regola sull’onere della prova che impone all’intermediario di dimostrare la corretta autenticazione, registrazione e contabilizzazione. Resta in astratto configurabile una responsabilità del prestatore di servizi di pagamento ai sensi dell’art. 1218 c.c., ma solo quando dalla documentazione emerga un concreto apporto causale dell’intermediario alla frode, per mancata adozione di misure di sicurezza e monitoraggio adeguate a contrastare scenari di truffa dotati di tipicità sociale. L’effettuazione della verifica del beneficiario prescritta dalla normativa europea, con esito positivo, esclude la corresponsabilità del PSP.

Il Fatto

Il ricorrente acquista online un elettrodomestico e regola il pagamento con un bonifico disposto tramite App per € 249,00. Scoperta successivamente la truffa, senza aver ricevuto né il tracking della spedizione né il rimborso nonostante le richieste, e insoddisfatto dell’esito del reclamo, si rivolge all’Arbitro chiedendo la restituzione della somma.

L’intermediario si costituisce eccependo di essere estraneo alle controversie relative alle merci e ai servizi ottenuti con i propri strumenti di pagamento, da far valere verso la controparte contrattuale. Aggiunge che l’operazione è stata eseguita personalmente dal cliente, dunque autorizzata e sottratta al regime di responsabilità della PSD2, e produce evidenze sull’autenticazione forte e sulla verifica del beneficiario. Chiede il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

La questione è la rimborsabilità di una somma che il ricorrente ha personalmente trasferito su un conto riconducibile a terzi, nell’ambito di un contratto mai eseguito dal venditore, rivelatosi truffatore. Il Collegio richiama l’orientamento costante dei Collegi territoriali: quando l’utente ammette di aver eseguito personalmente l’operazione, non si applica la disciplina dell’uso non autorizzato degli strumenti di pagamento. Nel caso concreto il ricorrente dichiara di aver disposto lui stesso il bonifico tramite App, pur in esecuzione di un contratto.

Esclusa l’applicabilità di quella disciplina, vengono meno anche le regole sulla ripartizione dell’onere della prova che avrebbero imposto all’intermediario di dimostrare l’autenticazione, la registrazione e la contabilizzazione dell’operazione. Il Collegio esclude parimenti ogni profilo di responsabilità del convenuto per violazione degli obblighi di diligenza ai sensi dell’art. 1218 c.c.

Il Collegio individua però le condizioni alle quali una responsabilità concorrente del PSP potrebbe configurarsi: la mancata disponibilità del numero verde, che impedisca all’utente di verificare la genuinità delle indicazioni del frodatore; la mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente dell’intermediario; il mancato rilievo di indici di frode in presenza di pagamenti disposti nella convinzione di effettuare accrediti in conto. Sul punto richiama il Collegio di Coordinamento, decisione n. 8671/2024, secondo cui i danni subiti per pagamenti autorizzati possono essere risarciti qualora sia dimostrata la negligenza del PSP nell’adempimento degli obblighi contrattuali.

Nel caso di specie tali profili vengono esclusi. Il Collegio rileva che al momento del bonifico era vigente l’obbligo di verifica del beneficiario introdotto dal Regolamento UE 2024/886 (art. 5-quater): l’intermediario ha depositato evidenze sulla verifica effettuata, dalla quale è risultato che il beneficiario corrispondeva al titolare effettivo del conto di destinazione. Il nome commerciale del venditore era diverso da quello del titolare del conto, circostanza che avrebbe dovuto indurre il cliente a non disporre il bonifico o ad assumere ulteriori informazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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