Il classamento catastale in categoria E resta escluso per gli immobili destinati ad attività portuale imprenditoriale (Cass. civ. Sez. 5 n. 14867 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento catastale, ai sensi dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006, convertito con modificazioni nella legge n. 286/2006, gli immobili destinati ad uso commerciale, industriale o ad ufficio privato, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, non possono essere censiti nelle categorie catastali del gruppo E. Con riferimento alle aree portuali, ciò che rileva è l’esercizio di un’attività industriale secondo parametri economico-imprenditoriali, restando irrilevante l’eventuale interesse pubblico allo svolgimento dell’attività stessa. L’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento emesso a seguito di procedura Docfa è soddisfatto con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale difformità derivi da una diversa valutazione o qualificazione dei medesimi elementi.
Il Fatto
La società contribuente aveva presentato dichiarazione Docfa classando un complesso di fabbricati destinati a stoccaggio, siti in ambito portuale, nella categoria E/1. L’Agenzia delle Entrate, con avviso di accertamento, aveva invece rettificato il classamento attribuendo agli immobili la categoria D/7. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società, ritenendo corretto il classamento in categoria E/1 in considerazione della destinazione dei beni a un servizio di pubblico interesse, e aveva altresì rilevato un vizio di motivazione dell’atto.
La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, rigettando l’appello dell’Ufficio e accogliendo quello incidentale della contribuente, confermava la sentenza di primo grado, facendo applicazione del criterio della funzione e valorizzando l’interesse pubblico sotteso all’attività svolta dalla società. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il motivo concernente il vizio di motivazione dell’atto, ritenendolo assorbente. Ha affermato che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, nel classamento mediante procedura Docfa l’obbligo motivazionale è adempiuto con la sola indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando gli elementi di fatto forniti dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e la difformità derivi da una diversa valutazione dei medesimi elementi. Nel caso di specie, il nuovo classamento era avvenuto sulla base dei dati della stessa contribuente, non disattesi, e l’atto era corredato da una relazione di stima, sicché non poteva configurarsi alcuna carenza motivazionale, trattandosi semmai di questione di concludenza dimostrativa dell’avviso, contestabile nel merito.
Quanto alla questione centrale del classamento, la Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui l’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006 instaura una vera e propria incompatibilità tra la classificazione in categoria E e la destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale. La qualificazione nel gruppo E è propria degli immobili con marcata caratterizzazione tipologico-funzionale che li rende sostanzialmente incommerciabili ed estranei a ogni logica di commercio e produzione industriale.
La Corte ha precisato che, per il censimento catastale delle aree portuali, non può utilizzarsi il criterio della localizzazione ma deve aversi riguardo all’esercizio concreto dell’attività secondo parametri imprenditoriali. L’eventuale interesse pubblico allo svolgimento dell’attività non esclude che quest’ultima sia esercitata secondo criteri economici tipici dell’impresa commerciale, con la conseguenza che gli immobili in cui viene svolta tale attività non sono classificabili in categoria E. Nel caso di specie, la società svolgeva attività di impresa marittima a scopo di lucro, con finalità lucrative, sicché il classamento in categoria E era da escludere.
La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo riguardante l’applicazione retroattiva dell’art. 1, comma 578, della legge n. 205/2017, rilevando che la CTR non aveva applicato retroattivamente la norma ma l’aveva solo richiamata a sostegno delle proprie conclusioni. Ha accolto quindi il primo e il quarto motivo, cassando la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso della contribuente.
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Nota della Redazione
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