Cessione del quinto: costi di gestione a carico del datore di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22362 del 07.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le trattenute operate dal datore di lavoro, debitore ceduto, sulla retribuzione a titolo di costi di gestione amministrativa funzionali alla cessione del quinto dello stipendio sono illegittime, salvo che il datore di lavoro alleghi e provi con fatti positivi la maggiore gravosità delle prestazioni rispetto alla propria organizzazione aziendale, tale da determinare costi ingiusti, intollerabili o sproporzionati. La cessione del credito retributivo è opponibile al debitore ceduto senza il suo consenso, purché egli ne sia a conoscenza, ma la modificazione soggettiva del creditore non deve risultare eccessivamente gravosa per il debitore ceduto, dovendo rispettare i limiti di correttezza e buona fede posti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. Tali limiti non riguardano la validità e l’efficacia del contratto di cessione, ma solo il profilo del pagamento, ossia dell’adempimento, ai sensi dell’art. 1196 c.c. La valutazione di proporzionalità tra gravosità dell’onere ed entità dell’organizzazione aziendale esclude che l’insostenibilità possa desumersi dal solo elevato numero dei dipendenti.

Il Fatto

Una società datrice di lavoro proponeva appello avverso la sentenza di primo grado che aveva accertato l’illegittimità delle trattenute operate sullo stipendio di alcuni dipendenti a titolo di costi di gestione amministrativa connessi alla cessione del quinto della retribuzione, con condanna alla restituzione delle somme e reiezione della speculare domanda riconvenzionale.

La Corte d’appello di Milano rigettava il gravame, qualificando l’attività amministrativa come ordinaria operazione di gestione del rapporto e rilevando che la società non aveva allegato né provato la maggiore gravosità delle prestazioni rispetto alla propria organizzazione aziendale. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1260 c.c., in relazione agli artt. 1196 e 1175 c.c. La questione, ritenuta di rilevanza nomofilattica, è stata rinviata dalla camera di consiglio alla pubblica udienza.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rilievo che la cessione del quinto si colloca nell’alveo della cessione del credito, per la cui validità non occorre il consenso del debitore ceduto, cui la cessione è opponibile purché egli ne sia a conoscenza. Poiché interesse primario del debitore ceduto è liberarsi dell’obbligo, per lui è normalmente irrilevante chi sia il destinatario del pagamento.

Tuttavia la cessione può aggravare oltre misura la posizione del datore di lavoro, tenuto conto della quantità delle cessioni e dell’entità degli oneri in relazione all’organizzazione d’impresa. La modificazione soggettiva del creditore non deve quindi risultare eccessivamente gravosa, dovendo rispettare i limiti di correttezza e buona fede degli artt. 1175 e 1375 c.c., che riguardano non la validità del contratto di cessione ma il solo profilo del pagamento, ai sensi dell’art. 1196 c.c.

Nel caso concreto tali limiti non risultano superati. La cessione del credito è strumento di finanziamento del lavoratore per accedere al mercato dei beni e dei servizi, in funzione sostanzialmente assimilabile al credito al consumo, e trova fondamento nel riconoscimento normativo di un diritto potestativo del lavoratore a ottenere finanziamenti mediante la cessione fino a un quinto dello stipendio, possibilità originariamente prevista dall’art. 5 d.p.r. 180/1950 ed estesa ai dipendenti privati da modifiche normative successive.

La valutazione della gravosità dell’onere va commisurata alle dimensioni dell’impresa, che esige una struttura amministrativa corrispondente; la doverosità di tale dotazione è divenuta obbligo di legge per effetto dell’aggiunta, ad opera dell’art. 375 d.lgs. 14/2019, del secondo comma dell’art. 2086 c.c. L’aggravio, ove insopportabile, può essere contemperato mediante limitazione o compensazione, nel rispetto del canone di correttezza e buona fede, anche attraverso una struttura trilaterale del negozio di cessione.

Nel caso in esame, a fronte della necessità di allegare e provare con fatti positivi la maggiore gravosità del servizio, la società si è limitata a reiterare l’elencazione delle attività, dei tempi di evasione e dei relativi costi, senza affrontare il nodo problematico cruciale segnalato dalla Corte territoriale. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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