Discarico automatico e onere probatorio del danno nella responsabilità dell’agente della riscossione (Cass. civ. Sez. 1 n. 23076 del 12.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia tra la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ente privatizzato, e l’agente della riscossione che abbia omesso il riversamento degli importi iscritti a ruolo appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non già a quella della Corte dei conti, riguardando la natura “pubblica” della contribuzione esclusivamente il rapporto previdenziale tra l’ente e il proprio iscritto. L’annullamento dei crediti iscritti nei ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 costituisce un effetto legale che opera automaticamente, indipendentemente dalla dimostrazione dell’avvenuta trasmissione dell’elenco all’ente creditore e dell’esaurimento delle attività di competenza, non essendo applicabili gli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 e non potendosi procedere a giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, fatti salvi i casi di dolo. In materia di aiuti di Stato, il meccanismo del discarico automatico non si traduce in un aiuto contrastante con l’art. 107 TFUE, trattandosi di crediti meramente virtuali e ormai inesigibili. Nell’azione ordinaria di responsabilità negoziale, la mera violazione da parte dell’agente degli obblighi procedimentalizzati di informativa e di comunicazione di inesigibilità non è sufficiente per ottenere il risarcimento del danno, la cui prova — quale danno-conseguenza — grava sull’attore.
Il Fatto
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del concessionario della riscossione per il pagamento di contributi previdenziali iscritti a ruolo e non riversati. L’opposizione del concessionario veniva rigettata in primo grado e la Corte d’appello di Roma confermava la decisione, ritenendo che l’agente della riscossione non avesse fornito prova della corretta esecuzione dei versamenti e degli obblighi di rendicontazione. La Corte territoriale applicava la disciplina sopravvenuta di cui all’art. 1, commi 527, 528 e 529, della legge n. 228 del 2012, escludendo l’operatività della procedura di discarico per la totale inerzia dell’agente. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendo quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato infondato il primo motivo, relativo al difetto di giurisdizione, richiamando il principio delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 10132 del 2012 e n. 31908 del 2025) sulla spettanza della controversia al giudice ordinario, data la natura privatistica dell’ente previdenziale.
Nel merito, la Corte ha accolto il secondo, terzo e quarto motivo, affrontati congiuntamente. Ha ricostruito il quadro normativo, evidenziando come per i ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 l’art. 1, commi 527-529, della legge n. 228 del 2012 abbia introdotto un sistema di annullamento automatico dei crediti di importo inferiore a 2.000 euro e di discarico automatico per quelli di importo superiore, con esclusione dell’applicazione degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999. Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’annullamento del ruolo non coincide con l’annullamento del credito sottostante e che l’effetto del discarico non è subordinato alla dimostrazione dell’avvenuta trasmissione dell’elenco o dell’esaurimento delle attività di competenza.
La Corte ha poi affrontato le questioni relative al principio di affidamento e all’art. 6 CEDU, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 51 del 2019 e la continuità delle proroghe legislative dei termini per la trasmissione delle comunicazioni di inesigibilità, che escludono ogni profilo di illegittimità costituzionale e ogni violazione del principio di parità delle parti. Ha inoltre escluso la configurabilità di un aiuto di Stato contrastante con l’art. 107 TFUE, trattandosi di crediti ormai inesigibili.
Quanto al merito, la Corte ha ribadito che, nell’azione ordinaria di responsabilità contrattuale, la prova del danno-conseguenza grava sull’attore. La violazione degli obblighi di comunicazione di inesigibilità non determina automaticamente il diritto al risarcimento integrale dei crediti iscritti a ruolo, essendo necessaria la prova che l’azione ordinaria esige, anche considerando che il risultato della corretta prestazione non era assicurato automaticamente dall’osservanza delle regole predeterminate, incidendo sulla riscossione la solvibilità concreta del contribuente.
Nota della Redazione
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