Adeguamento agli studi di settore non esclude l’accertamento induttivo (Cass. civ. Sez. V n. 30444 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa, l’adeguamento del contribuente agli studi di settore non preclude all’Amministrazione finanziaria il ricorso al metodo induttivo quando l’ammontare delle attività non dichiarate superi il limite di 50.000 euro e la soglia del 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati, non operando in tal caso l’esenzione prevista dall’art. 10, comma 4-bis, legge n. 146/1998. Il giudice di merito che escluda i presupposti dell’accertamento induttivo deve valutare in modo completo gli elementi indiziari, non potendo trascurare quelli che, per la loro autonoma valenza, siano idonei a fondare la presunzione, come la scarsissima redditività dichiarata e il ricarico non in linea con la media di settore, ancorché riferiti a esercizi diversi da quello verificato.

Il Fatto

La contribuente, titolare di una ditta individuale, impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato, con metodo induttivo, il reddito d’impresa relativo all’anno 2005, sulla base di un processo verbale di constatazione. Nel corso del controllo erano emerse l’assunzione irregolare di un dipendente, l’incongruità della consistenza di cassa, la scarsissima redditività dichiarata, una bassa percentuale di ricarico e la mancata emissione di scontrini fiscali. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, rilevando che taluni elementi si riferivano al 2008 e che l’Ufficio non aveva provato la tenuta irregolare delle scritture contabili.

La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo non ricorrenti i presupposti del metodo induttivo per difetto dei caratteri di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici utilizzate. L’Ufficio proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso, osservando che l’impugnazione non mira a un nuovo sindacato di merito e che tutti i motivi indicano l’ipotesi prevista dall’art. 360, comma primo, cod. proc. civ., rispettivamente ai numeri 3, 4 e 5.

Nel merito, il primo motivo è accolto. La Corte rileva che la Commissione regionale ha escluso i caratteri della gravità, precisione e concordanza degli elementi addotti dall’Ufficio in quanto riferiti a un anno diverso da quello oggetto di verifica, e ha ritenuto che l’adeguamento agli studi di settore dovesse di per sé escludere l’accertamento induttivo. Su quest’ultimo punto la Corte afferma la manifesta fondatezza dell’assunto dell’Agenzia: la norma richiamata dall’art. 10, comma 4-bis, legge n. 146/1998, applicabile ratione temporis, preclude le rettifiche solo se l’ammontare delle attività non dichiarate resta entro il limite di 50.000 euro e la soglia del 40 per cento dei ricavi dichiarati. Nella specie l’importo dei ricavi non dichiarati era superiore a entrambe le soglie, con dichiarazione di segno negativo, sicché l’esenzione non poteva operare.

La Corte censura, inoltre, la parzialità della ricostruzione fattuale operata dalla Commissione regionale. Anche volendo ritenere gli altri elementi riferiti al 2008, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare se la scarsissima redditività e la bassa percentuale di ricarico, non in linea con la media di settore, potessero di per sé giustificare il ricorso al metodo induttivo. Il secondo motivo è dichiarato infondato, poiché muove dal presupposto erroneo che la Commissione regionale abbia ritenuto inammissibile la deduzione sulla mancata emissione degli scontrini, mentre il giudice aveva escluso solo la specificazione del loro numero, introdotta dall’Ufficio in appello.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte ricorda che, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., è censurabile solo l’omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo, non la sufficienza o la correttezza del ragionamento del giudice di merito. Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e n. 37406 del 2022, ribadisce che il vizio di motivazione rileva solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa. Nel caso di doppia conforme, inoltre, il ricorrente deve allegare che le due decisioni si fondino su ragioni di fatto diverse, onere non assolto. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione Staccata di Taranto, in diversa composizione, per nuovo giudizio sulla censura accolta e per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

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