Operazioni soggettivamente inesistenti: onere della prova e consapevolezza del cessionario (Cass. civ. Sez. V n. 21556 del 27.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, anche quando inserite in una frode carosello, incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare la consapevolezza del cessionario che l’operazione si collocava in un’evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto nell’operazione evasiva, la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle circostanze concrete. L’accertamento della gravità della condotta, ai fini della determinazione della sanzione in misura superiore al minimo edittale, costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Una società operante nel commercio di materiali plastici impugnava gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2013 e 2014, con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato l’Iva relativa ad acquisti fatturati da tre società fornitrici, qualificate come cartiere, e aveva irrogato le sanzioni nel massimo edittale. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello, confermando la legittimità del recupero e della misura sanzionatoria.
La società contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi, deducendo la violazione delle norme in tema di detrazione e di riparto dell’onere probatorio, nonché l’illegittimità della sanzione applicata in misura superiore al minimo.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo. Le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, miravano in realtà a una rivalutazione delle risultanze probatorie, attività sottratta al sindacato di legittimità. Il giudice di merito resta libero di individuare le fonti del proprio convincimento e di scegliere, tra le risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti controversi.
La Corte ribadisce che la valutazione delle prove, comprese le presunzioni, è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contrapponendovi una diversa interpretazione. La violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. è deducibile solo in presenza del cd. vizio di sussunzione, nella specie non prospettato. Opera inoltre il principio della doppia conforme ex art. 348-ter cod. proc. civ., non avendo la ricorrente specificato le ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni conformi.
Nel merito, il motivo è comunque infondato. Richiamando la giurisprudenza europea e di legittimità, la Corte conferma che l’Amministrazione può provare la conoscenza o conoscibilità della frode anche mediante indizi gravi, precisi e concordanti, senza necessità di prova certa. Una volta raggiunta tale prova, il contribuente deve dimostrare la propria buona fede e la diligenza massima esigibile. Sono indici sintomatici, tra gli altri, l’acquisto a prezzo inferiore a quello di mercato, la scelta di canali paralleli, la qualità del concreto intermediario e la reiterazione delle transazioni.
Nel caso concreto, la Commissione tributaria regionale ha fatto corretta applicazione di tali principi, ravvisando elementi oggettivi e specifici idonei a fondare la presunzione della conoscibilità della frode da parte della contribuente, tenuto conto della sua esperienza pluridecennale nel settore.
Anche il secondo motivo è inammissibile. L’art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997 ancora la determinazione della sanzione alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell’agente. La reiterazione dell’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti per annualità plurime integra un giudizio di disvalore che giustifica l’applicazione della sanzione in misura superiore al minimo; si tratta di valutazione di fatto non censurabile in cassazione. Il ricorso è rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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