Litisconsorzio necessario di società e soci nel giudizio Irap e Irpef (Cass. civ. Sez. V n. 21555 del 27.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone, di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, e dei soci, con automatica imputazione dei redditi a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione, comporta che il ricorso proposto anche avverso un solo avviso di rettifica da uno dei soci o dalla società riguardi inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che costoro prospettino questioni personali, con configurabilità di un litisconsorzio necessario originario. Il ricorso di uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio. Il litisconsorzio necessario dei soci sussiste anche nel giudizio di accertamento dell’Irap, imposta imputata per trasparenza ai soci ai sensi del citato art. 5. Rilevata in sede di legittimità la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, va disposto d’ufficio l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

La vicenda prende avvio da cinque avvisi di accertamento, relativi agli anni d’imposta 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, con i quali l’Amministrazione finanziaria ha accertato nei confronti di una società in accomandita semplice un maggior valore della produzione netta ai fini Irap e un maggior reddito d’impresa, da imputare pro quota ai singoli soci ai fini Irpef.

Il socio accomandante ha impugnato gli atti e ha visto accogliere il ricorso in primo grado. La Commissione tributaria regionale ha poi rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la pretesa impositiva dovesse essere rivolta soltanto alla società e al socio accomandatario, poiché il socio accomandante risponde nei limiti della quota conferita e può essere destinatario solo di un atto specificamente limitato a tale entità. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente il Collegio rileva una violazione del principio del contraddittorio per la mancata partecipazione al giudizio di primo grado, d’appello e di legittimità del socio accomandatario della società, al quale gli avvisi erano stati notificati anche nella qualità di legale rappresentante.

Il percorso argomentativo muove dall’unitarietà dell’accertamento che sorregge la rettifica delle dichiarazioni delle società di persone e dei soci, con automatica imputazione dei redditi a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione e indipendentemente dalla percezione. Da ciò deriva che il ricorso proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che questi prospettino questioni personali: tutti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, configurandosi un litisconsorzio necessario originario.

Il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone dunque l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, salva la possibilità di riunione, e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio. Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 14815 del 2008 e una serie di arresti conformi, tra cui Cass. n. 23096 del 2012, Cass. n. 25300 del 2014, Cass. n. 7789 del 2016, Cass. n. 16730 del 2018, Cass. n. 27603 del 2018, Cass. n. 23585 del 2019, Cass. n. 11230 del 2020, Cass. n. 35187 del 2022 e Cass. n. 33319 del 2023.

Con specifico riferimento all’Irap, imposta assimilabile all’Ilor per il suo carattere reale, per la non deducibilità dalle imposte sui redditi e per la proporzionalità, e imputata per trasparenza ai soci ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, la Corte afferma che il litisconsorzio necessario dei soci sussiste anche nel giudizio di accertamento della relativa imposta dovuta dalla società, richiamando Cass., Sez. U., n. 10145 del 2012, Cass., Sez. U., n. 13452 del 2017 e Cass. n. 19599 del 2018.

Ne consegue che, ove in sede di legittimità venga rilevata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal collegio di primo grado, né da quello d’appello, deve disporsi anche d’ufficio l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ. È del tutto irrilevante, precisa la Corte, che uno dei soci non abbia impugnato l’avviso di accertamento o che nessun atto impositivo sia stato emesso nei suoi confronti. Rilevata pertanto la violazione del litisconsorzio, la Corte dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì, in altra composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *