Operazioni soggettivamente inesistenti, onere probatorio e diligenza del cessionario (Cass. civ. Sez. V n. 24496 del 04.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’IVA non è in linea di principio detraibile, perché versata a un soggetto non legittimato alla rivalsa. Il diniego di detrazione costituendo eccezione al principio di neutralità, incombe sull’Amministrazione finanziaria provare, anche per presunzioni, che il soggetto emittente non era il reale cedente e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta. Raggiunta tale prova, spetta al contribuente la prova contraria di aver agito in buona fede, adoperando la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, non assumendo rilievo la regolarità della contabilità e dei pagamenti né la mancanza di benefici.

Il Fatto

Una società cooperativa esercente attività di pulizia generale di edifici riceveva un avviso di accertamento per IVA e altro, relativo all’anno di imposta 2014, concernente la ritenuta indetraibilità dell’imposta addebitata con fatture emesse da due imprese individuali, considerate soggettivamente inesistenti.

La CTP di Salerno accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in riforma, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate e accoglieva quello incidentale della società, ritenendo che l’Ufficio non avesse assolto all’onere di provare la consapevolezza del destinatario circa l’inserimento dell’operazione in una frode. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende le eccezioni di inammissibilità della controricorrente, relative all’autosufficienza del ricorso e alla pretesa richiesta di riesame del materiale istruttorio, qualificando la censura come volta a contestare la non corretta sussunzione della fattispecie nel paradigma normativo degli artt. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972 e art. 1 lett. a) d.lgs. n. 74/2000.

Nel merito, il motivo è fondato. La Corte ribadisce che l’operazione soggettivamente inesistente preclude, in linea di principio, la detrazione, perché l’imposta è versata a soggetto non legittimato alla rivalsa. Poiché il diniego costituisce eccezione al principio di neutralità, grava sull’Amministrazione la prova, anche indiziaria, della fittizietà del fornitore e della consapevolezza del cessionario; su quest’ultimo incombe la prova contraria della buona fede e della diligenza massima esigibile.

La Corte richiama un orientamento consolidato, che valorizza quali elementi sintomatici l’assenza di dotazione personale e strumentale, l’immediatezza dei rapporti tra fatturante e cessionario, l’inidoneità allo svolgimento dell’attività. Sul piano dell’art. 21 d.P.R. n. 633/1972, la fattura è prova a favore dell’impresa solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto, funzionali alla precisa identificazione dell’oggetto della prestazione.

Il collegio dà continuità a tale indirizzo, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza 15 settembre 2016, causa C-516/14), secondo cui la normativa unionale prescrive l’indicazione della natura e dell’entità dei servizi e della data della prestazione.

La CTR ha invece omesso di analizzare in concreto gli elementi indicati dall’Amministrazione — generica descrizione delle prestazioni, tardiva produzione del contratto, mancanza di dipendenti e beni strumentali, assenza di recapiti nelle fatture — confrontandoli con quelli prodotti dalla contribuente, così alterando le regole di ripartizione dell’onere probatorio. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione e rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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