Giudice del rinvio vincolato al principio di diritto sull’istruttoria tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 21750 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ., anche quale premessa logico-giuridica implicita della decisione. Tale vincolo preclude di rimettere in discussione questioni di fatto o di diritto che costituiscono il presupposto necessario della pronuncia, nonché di applicare un principio giurisprudenziale difforme da quello enunciato. La vincolatività dell’art. 384 cod. proc. civ. cede soltanto di fronte a ius superveniens direttamente applicabile, a declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata o a un fatto estintivo o modificativo del diritto dedotto. Ne consegue che, in materia di spese di giustizia, la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima il diritto al compenso della relativa fase, che il giudice del rinvio non può escludere.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in sede di rinvio da Cass. n. 26921/2022 e in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva disposto la liquidazione delle spese di lite dei gradi di merito e di legittimità. L’Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata.

Il ricorrente lamenta che il giudice del rinvio non si sia uniformato ai principi di diritto stabiliti dalla Cassazione, escludendo le fasi istruttorie e cautelari dalla liquidazione. Deduce inoltre la violazione degli artt. 4 e 5 del d.m. n. 55/2014, per aver liquidato le spese del primo grado e del giudizio di riassunzione in misura inferiore ai minimi tabellari, e dell’art. 91 cod. proc. civ. e dell’art. 75 disp. att. cod. proc. civ., per aver omesso di considerare le note spese e di motivare la riduzione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, per connessione, e li accoglie nei limiti indicati. Rileva che, in ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi in tale enunciazione, senza estendere l’indagine a questioni che, pur non esaminate nel giudizio di legittimità, ne costituiscono il presupposto, formando oggetto di giudicato implicito.

Il principio di diritto, al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi, è costituito dalla nozione di ordine giuridico che la Corte incorpora nella sentenza, anche quale premessa implicita della decisione. Ne consegue la preclusione di rimettere in discussione questioni di fatto o di diritto presupposto necessario di quella decisione, non essendo consentito sindacare l’esattezza del principio enunciato, d’ufficio, né adottare conclusioni palesemente confliggenti con esso. Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 7091/2022 e Cass. n. 1952/1995.

L’inderogabilità dell’art. 384 cod. proc. civ. precludepreclude al giudice del rinvio l’applicazione di un principio giurisprudenziale difforme da quello enunciato dalla Corte che ha disposto la cassazione, potendo venir meno solo per sopravvenienza di norme direttamente applicabili, declaratoria di illegittimità costituzionale o fatto estintivo o modificativo del diritto dedotto.

Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha espressamente affermato di porsi in contrasto consapevole con il principio sul trattamento della fase istruttoria/trattazione, ritenendolo ineludibile per il processo civile ma non per quello tributario. La Corte conclude che la Corte di giustizia tributaria ha mancato di uniformarsi al principio che, in materia di spese di giustizia, riconosce il diritto al compenso della fase di trattazione anche in assenza di istruzione probatoria. Non trovano invece fondamento le doglianze sulla mancata liquidazione della fase cautelare, non essendo stata disposta dall’ordinanza di rinvio.

Il ricorso è dunque accolto, con cassazione della sentenza e decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. La Corte liquida le spese dei gradi di merito, escluso il grado di appello su cui si è formato il giudicato, in conformità alla notula depositata, e condanna l’Agenzia delle entrate riscossione alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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