Il pagamento del coobbligato estingue il debito tributario e determina la cessazione della materia del contendere, restando impregiudicata l’azione di rivalsa (Cass. civ. Sez. 5 n. 12674 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, il pagamento effettuato da un coobbligato solidale definisce il rapporto tributario, estinguendo il debito anche nei confronti del condebitore non adempiente, in virtù del meccanismo di cui all’art. 1292 c.c. e della natura oggettiva dell’eadem res debita. Tale pagamento determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio tributario proposto dal condebitore che non ha versato, restando impregiudicata la sua facoltà di opporre le proprie eccezioni nell’ambito dell’eventuale azione di regresso o di rivalsa promossa dal coobbligato che ha adempiuto.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva liquidato l’imposta di registro in relazione a un finanziamento soci, effettuato nel corso di un’assemblea e verbalizzato da un notaio. A seguito di una prima pronuncia di annullamento da parte della Corte di Cassazione per vizio di motivazione, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in sede di rinvio, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la società coobbligata aveva provveduto al versamento dell’importo dovuto, definendo il rapporto tributario nei confronti di tutti i condebitori.
La società contribuente, che non aveva effettuato il pagamento, proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per omessa pronuncia e la violazione dell’art. 46 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo la sussistenza di un proprio interesse a ottenere una decisione di merito. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi, in quanto connessi e riconducibili al medesimo nucleo concettuale. Ha innanzitutto escluso l’ipotesi dell’omessa pronuncia, rilevando che il giudice di secondo grado aveva deciso la causa sul rilievo, ritenuto assorbente, dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, circostanza che lo sollevava dal dovere di pronunciarsi sul merito.
Quanto alla correttezza della decisione, la Suprema Corte ha ribadito il principio, già affermato in tema di definizione agevolata delle liti e ritenuto estensibile alla fattispecie, secondo cui la solidarietà passiva dell’obbligazione tributaria, ex art. 57 d.P.R. n. 131/1986, comporta che l’adempimento di uno dei condebitori liberi anche gli altri, ai sensi dell’art. 1292 c.c.. Il pagamento incide sulla prestazione d’imposta in termini oggettivi, non soggettivi, determinando un effetto liberatorio radicale che cancella il debito nei confronti di tutti i condebitori, i quali ne beneficiano indifferenziatamente. La Corte ha richiamato a sostegno le pronunce Cass. n. 29031/2025 e Cass. n. 28684/2024.
La Corte ha quindi evidenziato l’errore concettuale alla base della censura: l’interesse della ricorrente a ottenere una pronuncia di merito sull’infondatezza della pretesa erariale era finalizzato a opporre tale decisione a un’eventuale azione di rivalsa da parte del coobbligato che aveva pagato. Si tratta, tuttavia, di un interesse solo potenziale, non rilevante nel giudizio tributario, poiché le ragioni addotte attengono non al rapporto con il fisco, ma alla vicenda interamente privatistica del regresso. È in tale sede civilistica che il condebitore non adempiente potrà far valere le proprie eccezioni, come chiarito da Cass. n. 4047/2007, Cass. n. 15005/2014, Cass. n. 2165/2020 e Cass. n. 19965/2019.
Ha infine respinto l’argomento della ricorrente circa l’inapplicabilità del principio ai casi di pretesa fiscale, affermando l’identità dei presupposti rispetto alle fattispecie di istanza di rimborso, accomunate dal pagamento dell’imposta da parte di uno dei soggetti obbligati con effetti liberatori per l’altro. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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