Inammissibile in cassazione la censura di interpretazione contraria al giudice di merito (Cass. civ. Sez. II n. 7575 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La parte che, con il ricorso per cassazione, denunci un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., ma ha l’onere di specificare i canoni in concreto assunti come violati e il punto e il modo in cui il giudice del merito se ne sia discostato. La censura non può risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili letture del dato negoziale. Quando di una clausola sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione disattesa dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra.

Il Fatto

Il ricorrente, originario attore, aveva evocato in giudizio alcuni vicini innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano, per far accertare l’inesistenza di un diritto di affissione sulla facciata esterna di un immobile e ottenere la rimozione di un impianto citofonico, di alcune tabelle pubblicitarie e di un lampioncino, oltre al risarcimento del danno. Alcuni convenuti avevano proposto domanda riconvenzionale per il rimborso della somma spesa per un pozzetto di raccolta delle acque di scarico.

Il Tribunale rigettò in parte le domande e accolse parzialmente quella diretta contro uno dei convenuti. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, riformò la decisione limitatamente al governo delle spese. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi; le controparti hanno resistito con controricorsi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1362, 1363, 1063 e 1065 cod. civ., sostenendo che l’installazione del citofono integrasse una innovazione del diritto reale, con imposizione sul fondo servente di un peso diverso da quello originario. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile. Il giudice di merito ha interpretato il titolo costitutivo della servitù — la divisione del 1983 — nel senso che essa prevedesse la facoltà di sostituire il portone e collocare citofoni e campanelli, e ha escluso che le fotografie provassero la data di realizzazione della pulsantiera.

Tale ricostruzione, non implausibile, è stata attinta mediante la contrapposizione di una lettura alternativa del dato negoziale. La Corte ha ribadito che la censura non può risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta in sentenza, richiamando sul punto un proprio precedente (Sez. III n. 28319 del 2017) e altre conformi.

Il secondo motivo — violazione degli artt. 949 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. — è stato dichiarato inammissibile perché non coglie la ratio decidendi: l’argomento del notorio era stato utilizzato dal Tribunale, non dalla Corte d’Appello, che ha fondato la decisione sull’interpretazione dell’atto di divisione. La Corte ha inoltre escluso la deducibilità del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., circoscritto all’omesso esame di un fatto decisivo, configurandosi una ipotesi di doppia conforme quanto alla sostanza, avendo il giudice d’appello riformato la decisione solo sul governo delle spese.

Il terzo e il quarto motivo, sul regime delle produzioni documentali in appello, sono stati parimenti respinti. La Corte ha dato continuità al principio per cui la nuova formulazione dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., introdotta nel 2012, si applica, in base al principio tempus regit actum, quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012; è quindi fuori luogo il riferimento all’indispensabilità dei documenti tardivamente prodotti (Sez. II n. 21606 del 2021).

Il quinto e il sesto motivo, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati. Quanto alla pretesa duplicazione della condanna alle spese, la censura difetta di specificità; quanto alla mancata dichiarazione di contumacia, la Corte ha ricordato che la riassunzione del processo interrotto non dà vita a un nuovo processo, ma mira solo a farlo riemergere dallo stato di quiescenza (Sez. II n. 21480 del 2019). Infine, il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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