Responsabilità del commissario liquidatore e onere di vigilanza sul conto (Cass. civ. Sez. I n. 10724 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità del commissario liquidatore per la corretta gestione dei beni della procedura ha natura contrattuale e va valutata alla stregua dell’art. 1176 cod. civ., senza che l’art. 36 d.lgs. n. 270/1999 introduca criteri più blandi. La diligenza esigibile dal professionista è speciale e rafforzata, con contenuto tanto maggiore quanto più la prestazione sia specialistica. Sul debitore grava l’onere di provare, ex art. 1218 cod. civ., la causa non imputabile dell’inadempimento. Non esonera il commissario la circostanza che gli estratti conto fossero spediti al co-commissario, avendone egli parimenti la disponibilità giuridica e di fatto, né la condanna penale di quest’ultimo lo libera dalla propria responsabilità omissiva.

Il Fatto

Una società in amministrazione straordinaria convenne davanti al Tribunale di Cagliari tre ex commissari liquidatori, esponendo che, all’atto della nomina dei nuovi commissari, non era stata rinvenuta nel patrimonio societario una somma superiore a un milione di euro, pur indicata nella relazione di uno dei convenuti alla voce disponibilità liquide. La società esercitò quindi l’azione di responsabilità per la somma distratta.

Il Tribunale accolse la domanda e condannò uno dei commissari, in solido con un altro, al pagamento di una somma rivalutata e maggiorata degli interessi. La Corte d’appello di Cagliari rigettò l’impugnazione. Il soccombente ricorse per cassazione con cinque motivi, mentre il co-commissario era stato condannato in sede penale per essersi appropriato delle giacenze societarie.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto dichiarato inammissibile l’eccezione preliminare sul piano della regolarità formale del ricorso. L’atto, infatti, non espone in modo adeguato i fatti di causa, non indica con chiarezza la domanda iniziale, i motivi di appello e la motivazione della sentenza impugnata, e assembla documenti non collegati alle censure. Ciò viola i criteri dei nn. 3 e 6 dell’art. 360 cod. proc. civ. e i requisiti dell’art. 366 cod. proc. civ., nonché il principio di autosufficienza, secondo cui i motivi devono essere espressi mediante un discorso argomentativo organizzato e non demandati all’attività ricostruttiva dell’interprete. Richiama sul punto Cass., S.U., n. 37552/21 e Cass., n. 33353/23.

Nel merito, i motivi residui tendono a un riesame dei fatti, precluso in sede di legittimità. La Corte ha ricordato che la diligenza esigibile dal professionista o dall’imprenditore è speciale e rafforzata, di contenuto proporzionato alla specializzazione della prestazione, e che l’art. 2236 cod. civ. non esonera il professionista, limitandosi a dettare un criterio di valutazione della diligenza, come affermato da Cass., n. 16254/12 e Cass., n. 12407/20.

La Corte ha poi precisato che la diligenza del commissario liquidatore si fonda sull’art. 1176 cod. civ., e che l’art. 36 d.lgs. n. 270/1999 richiama la responsabilità risarcitoria dell’art. 1218 cod. civ., rinviando al parametro della normale diligenza senza introdurre criteri differenti o più blandi. Sul punto richiama Sezioni Unite n. 32790 del 2023, che ha qualificato come civilistica e non tributaria la responsabilità del liquidatore.

Quanto all’onere probatorio, il debitore deve provare che l’inadempimento è dipeso da causa a sé non imputabile, non essendo sufficiente ogni fattore estraneo, ma solo quello non riconducibile a difetto di diligenza e non riparabile con eguale diligenza (Cass., n. 15712/02). Il ricorrente non ha offerto tale prova: entrambi i commissari avevano richiesto l’accensione del conto e ne avevano la disponibilità giuridica e di fatto; egli avrebbe potuto acquisire di persona gli estratti conto, o reagire con strumenti cautelari o monitori. È irrilevante l’esito del processo penale e la diversa conclusione dell’ordinanza cautelare, per sua natura provvisoria e superata dalla decisione di merito (Cass., n. 2821/09 e n. 7429/12), oltre che la doglianza sulle spese, non soggette al principio della domanda ma al criterio di causalità (Cass., n. 30729/2022).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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