Compenso del commissario giudiziale: liquidazione unica e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. 1 n. 5250 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui il tribunale liquida il compenso al commissario giudiziale deve dar conto, anche in modo sintetico, dei criteri legali applicati, delle prestazioni svolte e delle caratteristiche della procedura. La determinazione del compenso all’interno dei valori minimi e massimi previsti dal d.m. n. 30/2012 costituisce esercizio della discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione che richiami l’attività prestata, la diligenza, i risultati conseguiti, la durata e la complessità della procedura. La modifica normativa che ha espunto la duplicazione del compenso tra fase anteriore e successiva all’omologazione del concordato non può essere aggirata attribuendo un maggior valore all’interno dei parametri di legge. Il ricorso per cassazione che censuri la mancata indicazione dei criteri di liquidazione è inammissibile quando il provvedimento impugnato contiene l’espressa considerazione di tali parametri.
Il Fatto
Un professionista, già commissario giudiziale di una procedura di concordato preventivo, aveva chiesto al tribunale la liquidazione del proprio compenso evidenziando la necessità di distinguere tra l’attività svolta prima dell’omologazione e quella successiva, in considerazione dei risultati ottenuti. Il tribunale aveva liquidato il compenso in una somma prossima al valore minimo, tenendo conto dell’attivo realizzato e del passivo accertato. Avverso tale decreto, il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., deducendo la violazione dell’art. 39 l.fall. e lamentando la mancanza di motivazione del provvedimento di liquidazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il tribunale, nel provvedimento impugnato, aveva espressamente considerato tanto i valori dell’attivo realizzato, pari a oltre 7 milioni di euro, quanto la misura del passivo accertato, superiore a 20 milioni di euro, determinando il compenso nella somma di €. 120.532,07.
Tale importo risultava ampiamente superiore al valore minimo di €. 89.229,69 e di poco inferiore al valore medio di €. 151.834,46 liquidabile secondo i parametri del d.m. n. 30/2012. In particolare, il decreto impugnato aveva dato conto, sia pure sinteticamente, dell’attività prestata dal professionista, della diligenza utilizzata, dei risultati conseguiti, della durata della procedura e della sua particolare importanza e complessità.
La Corte ha quindi escluso che il tribunale avesse omesso di motivare, rilevando che la censura era stata formulata con riferimento alla mancata indicazione dei criteri legali, nonostante questi fossero stati richiamati nel provvedimento. La liquidazione in un’unica soluzione per l’intera procedura non costituiva inoltre un vizio, essendo tale scelta conseguenza della modifica normativa che aveva eliminato la distinzione tra fase anteriore e successiva all’omologazione del concordato. La Corte ha richiamato il proprio precedente di cui alla Cass. n. 15790 del 2023, che aveva ritenuto irragionevole la duplicazione del compenso che portava al raddoppio rispetto a quello del curatore fallimentare, citando anche le Sezioni Unite n. 4670/1997 e n. 5887/1997.
Proprio perché la duplicazione era stata espunta dall’ordinamento, essa non poteva essere fatta surrettiziamente riemergere attraverso l’attribuzione di un maggior valore all’interno dei parametri di legge. L’individuazione della giusta misura del compenso all’interno dei valori minimi e massimi rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che nel caso concreto l’aveva esercitata con una decisione motivata. L’unico motivo di ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente applicazione dell’art. 96, comma 4, c.p.c. e condanna del ricorrente al pagamento della somma di €. 2.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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