Operazioni soggettivamente inesistenti e valore della sentenza penale di assoluzione (Cass. civ. Sez. V n. 11718 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non è assistita da automatica autorità di cosa giudicata, stante l’autonomia dei due giudizi e la diversità dei mezzi di prova e dei criteri di valutazione. Essa costituisce un semplice elemento di prova, liberamente apprezzabile dal giudice tributario insieme alle ulteriori risultanze istruttorie, anche presuntive. Se la sentenza penale non è definitiva, non le può essere riconosciuto nemmeno valore probatorio indiziario. In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario dell’inserimento dell’operazione in un’evasione; grava invece sul contribuente la prova contraria della propria buona fede e dell’adozione della massima diligenza esigibile.
Il Fatto
Una società operante nel settore dell’autoservice, in liquidazione, e due suoi soci impugnavano davanti alla giustizia tributaria un avviso di accertamento concernente IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2003, emesso per l’utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. I soci erano indicati come autori della violazione.
La Commissione tributaria provinciale, preso atto dello sgravio dell’IRAP, confermava parzialmente l’atto impositivo quanto all’IVA e alle sanzioni. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dei contribuenti, escludendo la loro buona fede e valorizzando gli elementi del processo verbale di constatazione della Guardia di finanza. Avverso tale pronuncia i contribuenti proponevano ricorso per cassazione con dieci motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto i primi tre motivi, esaminati unitariamente, con cui i ricorrenti lamentavano la mancata valutazione della sentenza penale di assoluzione e il mancato esercizio dei poteri officiosi del giudice tributario. Sul punto richiama l’orientamento consolidato secondo cui nel processo tributario la sentenza penale irrevocabile non gode di automatica autorità di cosa giudicata, per l’autonomia dei due giudizi e la diversità dei mezzi di prova acquisibili.
Il giudice tributario deve dunque procedere a un autonomo apprezzamento del contenuto della decisione penale, confrontandola con gli altri elementi di prova (art. 116 cod. proc. civ.). Nel caso concreto la sentenza penale prodotta non recava attestazione di passaggio in giudicato, sicché non era possibile attribuirle nemmeno quel valore probatorio indiziario normalmente riconosciuto. La Commissione tributaria regionale si era comunque confrontata con essa, ritenendola non idonea, da sola, a superare la prova indiziaria dell’Ufficio.
Quanto al terzo motivo, la Corte rileva che il potere officioso del giudice tributario è discrezionale e non può sopperire al difetto di allegazione della parte, operando solo in situazioni di oggettiva incertezza. Il quarto motivo, relativo alla valenza probatoria del processo verbale di constatazione, è dichiarato inammissibile: la fede privilegiata dell’atto pubblico non è attribuibile all’intero verbale, né questo è sufficiente, da solo, a integrare la motivazione dell’atto impositivo. La censura è inoltre generica.
Sui motivi dal quinto al nono, concernenti il coinvolgimento nella frode “carosello” e la conoscenza della stessa, la Corte ribadisce che l’Amministrazione deve provare, anche per indizi, la consapevolezza del destinatario dell’evasione, mentre incombe sul contribuente la prova contraria della diligenza massima esigibile. La Commissione tributaria regionale ha accertato in fatto l’insussistenza della buona fede, evidenziando la soppressione delle scritture contabili e il comportamento ostativo all’accertamento. Le censure mirano in realtà a una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.
Il decimo motivo, che denuncia l’apparenza della motivazione, è infine infondato: la motivazione, pur essenziale, è idonea a rendere conoscibile la ratio decidendi. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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