Offerta con migliorie a prezzo simbolico e verifica di anomalia facoltativa (Cons. Stato n. 5747 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, la valorizzazione simbolica delle migliorie, indicata in un prezzo unitario pari a un euro per ciascuna di esse, non rende incerta l’offerta economica, costituendo espressione di una scelta commerciale del concorrente volta a offrire un miglioramento tecnico senza significativi aumenti di prezzo. La verifica di anomalia dell’offerta, quando è rimessa alla facoltà della stazione appaltante, rientra nell’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di comprovata e manifesta irragionevolezza della scelta di non attivarla. Ne consegue che l’omessa attivazione del sub-procedimento non giustifica l’esclusione del concorrente, né l’accoglimento delle censure sull’incertezza dell’offerta.

Il Fatto

Una società ha impugnato davanti al TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, la determina con cui una gara d’appalto per la realizzazione di un asilo nido, finanziata dall’Unione Europea nel quadro del Next Generation EU, è stata aggiudicata a un’altra impresa. La ricorrente ha dedotto plurime violazioni di legge e eccesso di potere, chiedendo l’annullamento degli atti e il risarcimento del danno in forma specifica, mediante aggiudicazione in proprio favore, ovvero per equivalente monetario.

Costituitisi i controinteressati e le amministrazioni, il TAR ha respinto il ricorso con la sentenza n. 285/26. La società ha proposto appello, articolando cinque motivi contro l’incertezza dell’offerta dell’aggiudicataria e la mancata attivazione della verifica di anomalia. L’appello è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 2 luglio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta congiuntamente i motivi, per comunanza delle censure, e li ritiene infondati. Il nodo è la pretesa incertezza dell’offerta dell’aggiudicataria, sotto il profilo sia tecnico sia economico, e la conseguente mancata esclusione dalla gara.

La legge di gara prevedeva come causa di esclusione la carenza di documentazione specifica: copia del computo metrico estimativo di progetto e delle migliorie, elenco prezzi e analisi, quadro di raffronto tra computo di progetto a base di gara e computo con le migliorie, oltre alla dichiarazione di impegno a sostenere i costi di adeguamento del progetto esecutivo. Il Collegio rileva che tale documentazione è stata ritualmente presentata dall’aggiudicataria e che tutte le indicazioni su quantità e misura delle migliorie risultano esposte nel computo metrico estimativo e nella relazione tecnica.

Il punto centrale è la valorizzazione delle migliorie: il computo metrico estimativo indicava il prezzo di un euro per ciascuna miglioria, di tipo quantitativo e qualitativo. Il Consiglio di Stato conferma la lettura del giudice di prime cure, secondo cui tale valorizzazione risponde a una precisa scelta commerciale dell’aggiudicataria, volta a offrire un miglioramento tecnico delle opere senza significativi aumenti di prezzo.

A riprova della certezza del contenuto economico, la decisione richiama gli elementi dell’offerta: un ribasso del 4,30% rispetto all’importo a base di gara, applicato all’importo comprendente lavori e manodopera, la formulazione dell’offerta tenendo conto di tutti gli oneri di realizzazione e prescrizioni del disciplinare, nonché l’impegno a sostenere e rimborsare i costi di adeguamento del progetto esecutivo alle migliorie proposte. Da tali elementi il Collegio desume l’assenza di incertezza dell’offerta economica e l’impossibilità di irrogare la sanzione espulsiva.

Sul secondo profilo, la contestata scelta di non attivare il sub-procedimento di verifica di anomalia ai sensi dell’art. 110 d. lgs. n. 36/23, il Consiglio di Stato richiama un proprio precedente — C.d.S., V, n. 5600 del 27.6.2025 — secondo cui la verifica facoltativa di anomalia rientra nell’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione, sindacabile solo in caso di comprovata manifesta irragionevolezza della decisione, nella prospettiva della sostenibilità dell’offerta. Nel caso concreto non emergono elementi di palese irragionevolezza o illogicità. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese di lite per la natura delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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