Ottemperanza al giudicato civile e spese per soccombenza virtuale (TAR Piemonte n. 31 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’intervenuta esecuzione del giudicato in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere, ma non esonera l’Amministrazione dal pagamento delle spese di lite, che vanno liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale ogni qualvolta il pagamento sia stato eseguito solo a seguito della notifica e dell’iscrizione a ruolo del ricorso. L’inerzia dell’Amministrazione, non contestata, integra gli estremi della soccombenza potenziale, con applicazione del principio di non contestazione desumibile dall’art. 115, primo comma, c.p.c., richiamato nel processo amministrativo dall’art. 39 c.p.a. Il riscontro della serialità del contenzioso giustifica la trasmissione della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti per i profili di propria competenza.

Il Fatto

La parte ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero intimato al risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato. Con l’atto introduttivo ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, capitale e interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Il Ministero si è costituito con atto meramente formale. In corso di causa, con istanza depositata il 9 gennaio 2026, la parte ricorrente ha dato atto di aver ricevuto il pagamento dovuto, insistendo comunque per la condanna alle spese di lite in base alla soccombenza virtuale. Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’ottemperanza alla sentenza civile azionata è intervenuta in corso di causa. La decisione si concentra quindi sulla regolamentazione delle spese di lite.

Sul punto il Tribunale applica il principio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico del Ministero con distrazione in favore dei procuratori antistatari. L’Amministrazione, pur ritualmente costituita, non ha contestato che la sentenza civile fosse rimasta inottemperata fino alla notifica e all’iscrizione a ruolo del ricorso per ottemperanza. Da ciò deriva l’applicazione del principio di non contestazione, desumibile dall’art. 115, primo comma, c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio contenuto nell’art. 39 c.p.a.

Il Collegio precisa che, in assenza del sopravvenuto pagamento, sarebbero sussistiti tutti i presupposti, anche processuali, per l’accoglimento della domanda: il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notifica al domicilio reale del Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 tra la notifica della sentenza e quella del ricorso. Tale termine, stabilito per l’avvio delle azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, è ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

La liquidazione delle spese è operata avuto riguardo ai parametri del D.M. 55/2014, ridotti in ragione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva svolta, nonché dell’esito della controversia. Il Collegio rileva infine che l’inerzia del Ministero non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un contenzioso seriale con plurime condanne a carico dell’Erario per abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato. Su tali condanne maturano interessi legali, penalità di mora e spese di lite, dovute anche in caso di ottemperanza in pendenza di giudizio. Per queste ragioni il Tribunale dispone l’invio di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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