Competenza territoriale della Questura e obbligo di trasmissione dell’istanza di conversione (TAR Sicilia n. 752 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Qualora l’istanza di conversione del permesso di soggiorno, non abnorme, sia presentata a un ufficio della medesima amministrazione territorialmente incompetente, questi è tenuto a trasmetterla tempestivamente all’ufficio competente, senza imporre al richiedente l’onere di una nuova presentazione. Il principio discende dall’art. 97 Cost. e dall’art. 1 della legge n. 241/1990, in applicazione dei criteri di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa. Il rigetto fondato sul solo difetto di competenza territoriale è pertanto illegittimo e non può aggravare il procedimento a danno del cittadino, il quale non è tenuto a conoscere le regole di riparto interno fra uffici della stessa amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha ottenuto sul territorio nazionale un permesso di soggiorno per protezione speciale con scadenza al 25 gennaio 2025. In vista di tale data ha presentato, il 22 gennaio 2025, istanza di conversione del titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Il Questore ha rigettato l’istanza con provvedimento dell’11 giugno 2025, notificato il 18 giugno 2025, sul presupposto che la richiesta avrebbe dovuto essere inoltrata presso la Questura territorialmente competente. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione dell’art. 4, comma 4, del d.Lgs. n. 286/1998, la carenza di istruttoria e l’errore sui presupposti. La domanda cautelare è stata accolta con ordinanza, sulla base del fumus boni iuris ravvisato in fattispecie analoghe.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione resa in udienza dal difensore del ricorrente, secondo cui nelle more è intervenuta la cessazione della materia del contendere. L’Avvocatura distrettuale dello Stato non si è opposta, come risulta dal verbale di udienza, e la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il Tribunale ha quindi pronunciato in conformità, dichiarando la cessazione della materia del contendere. La decisione si colloca nel solco dell’orientamento richiamato in sede cautelare, secondo cui l’ufficio ricevente l’istanza non competente per territorio avrebbe dovuto trasmetterla all’ufficio competente con la relativa documentazione.

Il principio trova fondamento nell’art. 97 Cost. e nei principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 della legge n. 241/1990. L’amministrazione non può aggravare il procedimento imponendo al cittadino un onere di riproposizione dell’istanza, quando l’organo ricevente è in grado di individuare l’ufficio competente della medesima amministrazione.

Quanto al patrocinio, il ricorrente è stato ammesso in via definitiva al patrocinio delle spese dello Stato, non essendo pervenuta alcuna dichiarazione in ordine al mutamento dei presupposti e dei limiti reddituali, con impregiudicato ogni ulteriore accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Infine, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese di giudizio in ragione della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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