Opere commissariate: la conferenza di servizi sostituisce la variante urbanistica del Comune (TAR Calabria n. 504 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle opere infrastrutturali di interesse statale oggetto di commissariamento ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 32/2019, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi perfeziona l’intesa tra Stato e Regione, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici e sostituisce ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta. Non è pertanto necessaria una preventiva deliberazione consiliare del Comune interessato per una specifica variante al piano urbanistico, né la convocazione di un’ulteriore conferenza di servizi. Il dissenso del Comune non è qualificato ai sensi dell’art. 14-quinquies l. n. 241/1990: la valutazione delle posizioni prevalenti va operata in termini qualitativi, con obbligo di motivazione che si misuri effettivamente con le ragioni del dissenso. Le scelte di localizzazione e di tracciato restano sottratte al sindacato di legittimità salvo illogicità, travisamento o contraddittorietà manifesti.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di terreni individuati nell’avviso di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, hanno impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi che ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di un tratto della strada statale ionica, unitamente al decreto regionale di V.I.A. positiva e agli atti presupposti.
Il giudizio è stato instaurato mediante atto di costituzione ex art. 48 c.p.a., in trasposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Con successivi motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato la delibera di approvazione dello schema di Intesa istituzionale, la delibera consiliare comunale di approvazione del progetto e apposizione del vincolo, l’Intesa sottoscritta e il bando della gara europea per l’appalto integrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente i motivi concernenti la violazione dell’art. 3, comma 1, d.P.R. n. 383/1994, respingendoli. Per le opere commissariate la conformità urbanistica è rimessa all’intesa tra Stato e Regione e tra Commissario straordinario e Presidente della Regione, con effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti. La normativa speciale e derogatoria esclude la necessità di una deliberazione consiliare preventiva e di una autonoma conferenza di servizi per le modifiche al piano.
Quanto al dissenso del Comune, il Tribunale ha richiamato il criterio della rilevanza sostanziale dell’apporto valutativo-decisorio del singolo ente. I Comuni non figurano tra le amministrazioni il cui dissenso è qualificato e superabile solo con il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio. Assume rilievo l’art. 44, comma 4, d.l. n. 77/2021, che individua come prevalenti le preminenti esigenze di appaltabilità dell’opera e di certezza dei tempi di realizzazione.
Il Collegio ha però precisato che la maggiore vicinanza dell’ente locale ai luoghi di esecuzione non rende di per sé prevalente la sua posizione, né consente di ignorare il dissenso: l’amministrazione procedente deve confrontarsi in modo effettivo con le ragioni espresse, e l’effettività del vaglio si misura nella motivazione. Nel caso concreto il Commissario si è confrontato analiticamente con il dissenso, come risulta dalla motivazione della determinazione conclusiva; le censure investono valutazioni tecniche e di merito, non vizi di macroscopica illogicità. Il mancato accoglimento della richiesta di differimento della riunione è giustificato, perché la relativa istanza era generica, a differenza di quella regionale.
Sul progetto di fattibilità, il Tribunale ha ritenuto legittima la relazione di ottemperanza al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, non imponendo il termine “rielaborazione” la materiale riscrittura integrale degli elaborati. I rinvii alla progettazione successiva di circoscritti aspetti attuativi non costituiscono omissione, ma ragionevole applicazione del procedimento a fasi. La V.I.A. positiva è stata confermata, trattandosi di valutazione discrezionale non sindacabile nel merito.
Quanto ai secondi motivi aggiunti, relativo al bando e al disciplinare di gara, l’eccezione di carenza di interesse è stata accolta. Il rigetto della domanda di annullamento della determinazione conclusiva consolida la dichiarazione di pubblica utilità: non residua un interesse attuale dei ricorrenti a impugnare la gara, non intendendo essi parteciparvi. Le spese di giudizio sono state compensate.
Nota della Redazione
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