Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Lazio n. 425 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il giudice amministrativo accerta le condizioni dell’azione ai sensi dell’art. 114, comma 3, cod. proc. amm. e ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza, attivando in favore del ricorrente la prestazione riconosciuta. Le condizioni dell’azione consistono nella notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione e nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996 tra tale notifica e quella del ricorso. Accertata la persistente inottemperanza, il giudice nomina sin d’ora il Commissario ad acta, senza liquidazione di compenso ove l’incarico rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto del ricorrente ad usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, L. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione della stessa e alla refusione delle spese.
La sentenza, notificata presso la sede reale dell’Amministrazione in data 24 ottobre 2024, non ha avuto esecuzione quanto all’attivazione della carta. Il ricorrente ha allora proposto ricorso per ottemperanza, notificato e depositato il 18 aprile 2025, limitatamente a tale capo e con esclusione del pagamento delle spese del giudizio ordinario. L’Amministrazione si è costituita tramite l’Avvocatura dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento delle condizioni dell’azione di ottemperanza. Esse sussistono, in primo luogo, per l’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e, in secondo luogo, per il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra quella notifica e la notificazione del ricorso introduttivo.
Nel merito, non è controverso tra le parti che la sentenza non abbia ancora trovato esecuzione. Ne deriva l’ordine all’Amministrazione di provvedervi, attivando in favore del ricorrente la carta elettronica spettante per l’importo riconosciuto, entro il termine perentorio indicato in dispositivo.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Tribunale nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale competente per la materia, con facoltà di delega, perché provveda all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni. Nessun compenso è liquidato per tale attività, rientrando l’onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in misura comprensiva delle somme accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, purché debitamente documentate.
Nota della Redazione
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