Il diniego di cittadinanza non può fondarsi su una condanna colposa priva di motivazione concreta (TAR Lazio n. 14143 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è atto di amplissima discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per profili di illogicità, irragionevolezza o difetto di istruttoria. L’Amministrazione è tuttavia tenuta a motivare adeguatamente il diniego, non potendo fondare il giudizio prognostico negativo di inserimento sociale esclusivamente sull’esistenza di una condanna per un reato colposo. La mera presenza di una condanna per lesioni personali stradali colpose non è di per sé sintomatica di una personalità criminale o di un’attitudine alla violazione intenzionale delle regole. Il provvedimento di rigetto deve dare conto delle concrete modalità del fatto, dell’entità della pena inflitta e della natura non intenzionale della condotta, nonché porre tale episodio in relazione con la stabilità lavorativa, il radicamento sociale e lo stile di vita complessivo del richiedente. Il vizio di difetto di motivazione rende illegittimo il diniego, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino indiano, impugnava il decreto del Ministero dell’Interno del 9 settembre 2022 con cui era stata rigettata la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il diniego era motivato con riferimento alla presenza di una condanna pronunciata per il reato di lesioni personali stradali colpose di cui all’art. 590-bis cod. pen..
Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente deduceva la nullità dell’atto per eccesso di potere e difetto di motivazione, sostenendo che l’Amministrazione aveva fondato il giudizio negativo sull’astratta esistenza della condanna, senza valutare la sua personalità, il grado di integrazione sociale, la lunga permanenza in Italia, l’attività lavorativa e l’assenza di ulteriori pendenze giudiziarie. La condanna risaliva a fatti commessi nel 2017 ed era assistita dalla sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il costante orientamento secondo cui l’acquisizione dello status di cittadino per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento concessorio che presuppone un’amplissima discrezionalità dell’Amministrazione, la quale si estrinseca in un apprezzamento di opportunità circa il definitivo inserimento dell’istante nella comunità nazionale. Tale discrezionalità non esime però l’Amministrazione dall’onere di fornire un’adeguata motivazione, sindacabile sotto i profili dell’adeguatezza dell’iter logico, della completezza dell’istruttoria e della non irragionevolezza della scelta.
Nel caso di specie, il Collegio ha rilevato che il diniego aveva fatto discendere la rilevanza pregiudizievole esclusivamente dalla sentenza di condanna per lesioni colpose, senza nulla riferire sulla dinamica del fatto né sull’entità della pena inflitta. Il provvedimento era quindi fondato su un giudizio stereotipato, che non consentiva di evincere l’iter logico seguito per negare la sussistenza dei presupposti concessori.
La Corte ha evidenziato come una condotta colposa, in assenza di elementi circostanziali più precisi, non possa ritenersi immediatamente sintomatica di una personalità criminale o di un’attitudine alla commissione di reati. L’Amministrazione avrebbe dovuto valutare in concreto la condotta sanzionata, considerando la natura non intenzionale della violazione, l’eventuale pericolo per la pubblica incolumità e soprattutto ponendo l’episodio in relazione con lo stile di vita, l’inserimento sociale e la stabilità economica del richiedente.
Tali circostanze, pur non vincolando la valutazione discrezionale, devono essere esaminate in maniera puntuale quando le condotte penalmente rilevanti non si rivelino immediatamente sintomatiche di pericolosità sociale. Il difetto di motivazione ha pertanto determinato l’annullamento del diniego impugnato, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto della specificità della fattispecie.
Nota della Redazione
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