Rinuncia alla domanda cautelare e rimessione al merito nel giudizio sulla modifica dell’accordo quadro per la fornitura di sistemi di monitoraggio del glucosio (TAR Abruzzo n. 180 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la rinuncia alla domanda cautelare, dichiarata dal tribunale con ordinanza, non determina l’estinzione dell’intero giudizio ma solo della fase incidentale, quando il ricorso nel merito sia stato ritualmente proposto. Il tribunale, preso atto della rinuncia, rimette gli atti al Presidente per la fissazione dell’udienza pubblica di discussione della causa nel merito, con compensazione delle spese della sola fase cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente, operativa nel settore dei dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Abruzzo la determinazione con cui l’agenzia regionale per la committenza aveva autorizzato l’affiancamento di un nuovo sistema di monitoraggio della concentrazione del glucosio interstiziale al sistema già aggiudicato in esito a una gara comunitaria centralizzata, indetta per la stipula di un accordo quadro multioperatore occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione. La ricorrente ha contestato la legittimità dell’affiancamento, richiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, nonché la declaratoria di inefficacia dell’eventuale atto integrativo dell’accordo quadro.
Si sono costituite in giudizio la società controinteressata, aggiudicataria della gara, e l’agenzia regionale per la committenza. La Regione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Con memoria depositata pochi giorni prima della camera di consiglio, la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare. Il tribunale, verificata la ritualità della rinuncia, ne ha dato atto con ordinanza, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm..
Il collegio ha ritenuto che la rinuncia riguardasse esclusivamente la fase cautelare del giudizio, non estendendosi alla domanda di annullamento nel merito, rispetto alla quale il ricorso risulta ancora pendente. In ragione di ciò, la pronuncia si limita a dichiarare l’avvenuta rinuncia e a disporre la rimessione degli atti al Presidente per la fissazione dell’udienza pubblica di discussione della causa nel merito.
Quanto alle spese della fase cautelare, il tribunale ne ha disposto la compensazione, non ravvisando ragioni per un diverso regolamento in considerazione dell’esito della fase incidentale. L’ordinanza, immediatamente eseguibile dall’amministrazione, è stata depositata presso la segreteria del tribunale per la comunicazione alle parti.
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Nota della Redazione
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